L’articolo si incentra sulla valutazione critica sul nuovo potere d’ordinanza concesso ai sindaci ai sensi del modificato art. 54 del T.U. sugli Enti locali (d. lgs. 267/2000, modificato dal d.l. 92/2008), alla luce del parametro costituzionale della riserva di legge. La prassi dimostra, infatti, che le ordinanze incidono su molteplici libertà e diritti per cui la Costituzione impone la garanzia della riserva di legge (se non altro quella relativa, ai sensi dell’art. 23 Cost.). Le ordinanze in oggetto risultano concedere poteri non più solo contingibili e urgenti ai sindaci, bensì anche poteri di natura “ordinaria”, secondo la lettura data dalla stessa Corte costituzionale n. 196/2009 (che pure non era chiamata a pronunciarsi sul contrasto tra la disposizione in oggetto e la riserva di legge). Tale nuova configurazione del potere d’ordinanza finisce per legittimare l’esercizio di poteri “paranormativi” in capo al Sindaco (come già avvenuto nel passato con il potere prefettizio d’ordinanza Tulps, colpito da C. cost. n. 26/1961), venendo a depotenziare alcune delle contromisure rinvenute nel passato dalla giurisprudenza amministrativa per arginare l’abuso dello strumento provvedimentale costituito dalle ordinanze contingibili e urgenti. L’articolo cerca di affrontare criticamente anche il possibile substrato teorico sotteso alla legittimazione di simili poteri, consistente nel valorizzare la legittimazione democratica dei sindaci (direttamente eletti) quale surrogato della garanzia costituzionale offerta dalla riserva di legge, immaginandosi (anche da parte di certa dottrina costituzionalistica) che il sindaco possa direttamente operare bilanciamenti di beni costituzionali (la sicurezza dei cittadini con le singole libertà incise dalle ordinanze dei sindaci, come la libertà di circolazione o di iniziativa economica, ecc.) e che tale bilanciamento possa a sua volta essere adeguatamente sindacato dal giudice comune. La prassi passata e recente ha smentito l’effettività di tale sindacato giurisdizionale. Si ritiene, pertanto, che la Corte costituzionale non si limiti, ove interpellata, a suggerire una interpretazione costituzionalmente conforme della nuova disposizione sul potere d’ordinanza, bensì che dichiari senz’altro l’incostituzionalità dell’ampliamento normativo dei poteri dei sindaci voluto dal governo nel 2008.

Le ordinanze dei Sindaci in materia di sicurezza urbana: quale ruolo assume la riserva di legge?

GUAZZAROTTI, Andrea
2010

Abstract

L’articolo si incentra sulla valutazione critica sul nuovo potere d’ordinanza concesso ai sindaci ai sensi del modificato art. 54 del T.U. sugli Enti locali (d. lgs. 267/2000, modificato dal d.l. 92/2008), alla luce del parametro costituzionale della riserva di legge. La prassi dimostra, infatti, che le ordinanze incidono su molteplici libertà e diritti per cui la Costituzione impone la garanzia della riserva di legge (se non altro quella relativa, ai sensi dell’art. 23 Cost.). Le ordinanze in oggetto risultano concedere poteri non più solo contingibili e urgenti ai sindaci, bensì anche poteri di natura “ordinaria”, secondo la lettura data dalla stessa Corte costituzionale n. 196/2009 (che pure non era chiamata a pronunciarsi sul contrasto tra la disposizione in oggetto e la riserva di legge). Tale nuova configurazione del potere d’ordinanza finisce per legittimare l’esercizio di poteri “paranormativi” in capo al Sindaco (come già avvenuto nel passato con il potere prefettizio d’ordinanza Tulps, colpito da C. cost. n. 26/1961), venendo a depotenziare alcune delle contromisure rinvenute nel passato dalla giurisprudenza amministrativa per arginare l’abuso dello strumento provvedimentale costituito dalle ordinanze contingibili e urgenti. L’articolo cerca di affrontare criticamente anche il possibile substrato teorico sotteso alla legittimazione di simili poteri, consistente nel valorizzare la legittimazione democratica dei sindaci (direttamente eletti) quale surrogato della garanzia costituzionale offerta dalla riserva di legge, immaginandosi (anche da parte di certa dottrina costituzionalistica) che il sindaco possa direttamente operare bilanciamenti di beni costituzionali (la sicurezza dei cittadini con le singole libertà incise dalle ordinanze dei sindaci, come la libertà di circolazione o di iniziativa economica, ecc.) e che tale bilanciamento possa a sua volta essere adeguatamente sindacato dal giudice comune. La prassi passata e recente ha smentito l’effettività di tale sindacato giurisdizionale. Si ritiene, pertanto, che la Corte costituzionale non si limiti, ove interpellata, a suggerire una interpretazione costituzionalmente conforme della nuova disposizione sul potere d’ordinanza, bensì che dichiari senz’altro l’incostituzionalità dell’ampliamento normativo dei poteri dei sindaci voluto dal governo nel 2008.
2010
Ordinanze dei sindaci; riserva di legge; Tuel; poteri contingibili e urgenti; art. 23 della Costituzione.
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