L'articolo prende spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306/2008 e dal principio di non discriminazione degli stranieri extracomunitari ivi formulato. La novità importante è di duplice segno: da un lato la non discriminazione viene ricondotta non solo all'art. 3 della Costituzione, ma anche alle norme di diritto internazionale generali, vincolanti il nostro legislatore ex art. 10, co. 1, cost.; da un altro lato, il principio di non discriminazione si applica anche a diritti di stampo sociale, quale l'indennità di accompagno, già riconosciuti ai cittadini. L'apertura della Corte è da un lato assai ampia, da un altro non scioglie il nodo del requisito della residenza continuata e prolungata per diversi anni che sempre più il legislatore nazionale e quelli regionali pongono quale condizione di godimento dei diritti sociali degli stranieri regolari. Si tratta di un forte condizionamento dell'uguaglianza tra cittadini e stranieri, che rischia di assumere le vesti di una discriminazione indiretta e che deve essere seriamente messo in dubbio in una situazione come quella italiana, ove la regolarizzazione dello straniero si ottiene dopo un lungo periodo di clandestinità quasi-obbligata.
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Data di pubblicazione: | 2009 | |
Titolo: | Lo straniero, i diritti, l’eguaglianza | |
Autori: | A. Guazzarotti | |
Rivista: | QUESTIONE GIUSTIZIA | |
Parole Chiave: | Immigrati; non discriminazione; principi costituzionali; norme internazionali; welfare; diritti sociali. | |
Abstract: | L'articolo prende spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306/2008 e dal principio di non discriminazione degli stranieri extracomunitari ivi formulato. La novità importante è di duplice segno: da un lato la non discriminazione viene ricondotta non solo all'art. 3 della Costituzione, ma anche alle norme di diritto internazionale generali, vincolanti il nostro legislatore ex art. 10, co. 1, cost.; da un altro lato, il principio di non discriminazione si applica anche a diritti di stampo sociale, quale l'indennità di accompagno, già riconosciuti ai cittadini. L'apertura della Corte è da un lato assai ampia, da un altro non scioglie il nodo del requisito della residenza continuata e prolungata per diversi anni che sempre più il legislatore nazionale e quelli regionali pongono quale condizione di godimento dei diritti sociali degli stranieri regolari. Si tratta di un forte condizionamento dell'uguaglianza tra cittadini e stranieri, che rischia di assumere le vesti di una discriminazione indiretta e che deve essere seriamente messo in dubbio in una situazione come quella italiana, ove la regolarizzazione dello straniero si ottiene dopo un lungo periodo di clandestinità quasi-obbligata. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/534792 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |