Commento all'art. 20 della Costituzione, dedicato al divieto di discriminare associazioni o istituzioni solo per il loro carattere ecclesiastico e il loro fine di religione o di culto, con particolare riguardo a: il rapporto della disposizione con il principio generale di eguaglianza; le nuove potenzialità interpretative della disposizione, con particolare riguardo alle nuove confessioni religiose non strutturate gerarchicamente ovvero ai gruppi "laicisti"; la pluralità dei moduli organizzativi e di regimi legislativi per enti e associazioni non profit; le riforme statali volte a favorire le persone giuridiche private (abbattendo controlli pubblici) e loro estensibilità agli enti e associazioni religiose.
Articolo 20 della Costituzione (commento)
GUAZZAROTTI, Andrea
2008
Abstract
Commento all'art. 20 della Costituzione, dedicato al divieto di discriminare associazioni o istituzioni solo per il loro carattere ecclesiastico e il loro fine di religione o di culto, con particolare riguardo a: il rapporto della disposizione con il principio generale di eguaglianza; le nuove potenzialità interpretative della disposizione, con particolare riguardo alle nuove confessioni religiose non strutturate gerarchicamente ovvero ai gruppi "laicisti"; la pluralità dei moduli organizzativi e di regimi legislativi per enti e associazioni non profit; le riforme statali volte a favorire le persone giuridiche private (abbattendo controlli pubblici) e loro estensibilità agli enti e associazioni religiose.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.