La Comunità europea ha regolato la circolazione delle sementi geneticamente modificate fin dal 1990, più volte modificando e integrando la disciplina negli anni successivi. L’attuale direttiva di riferimento (la n. 2001/18) ha anzitutto riordinato la normativa originaria, unendo quelle modifiche in un unico testo. Nel corso degli anni ’90, in Europa, l’atteggiamento verso gli organismi geneticamente modificati (OGM) è profondamente mutato. Nel 1994 la Commissione europea, in una propria comunicazione, dimostrava ancora di considerare il settore biotecnologico come strategico per l’economia; negli anni seguenti gli Stati europei, spinti soprattutto dall’opinione pubblica, hanno utilizzato in larga misura le possibilità di “blocco” della circolazione di OGM, consentita dalla direttiva del 1990, fino a impedire quasi del tutto la loro immissione in commercio. Nella direttiva del 2001 prevalgono le misure precauzionali e, comunque, ambientali, insieme a regole più rigide in tema di etichettatura e di informazione al consumatore. Essa si fonda anzitutto (art. 1 dir. 2001/18) sulla distinzione fondamentale fra “emissione deliberata nell’ambiente” e “immissione in commercio”, entrambe quali richiedono una procedura di preventiva autorizzazione (un po’ più complessa nel caso di immissione in commercio, per il maggiore rischio che coinvolge i consumatori), in base ai dati scientifici raccolti da parte del produttore che vuole essere autorizzato. Elemento di novità della direttiva n. 2001/18 è la durata delle autorizzazioni comunque limitata a dieci anni, dopo i quali il produttore che voglia continuare a far circolare il proprio prodotto OGM dovrà chiedere un rinnovo della autorizzazione, presentando studi scientifici aggiornati (una nuova valutazione del rischio), da cui si ricavi che non sono emersi, nei dieci anni trascorsi, elementi tali da evidenziare rischi per l’ambiente o i consumatori, e che – pertanto – l’OGM deve considerarsi ancora innocuo, esattamente come dieci anni prima. La direttiva del 2001 ha introdotto regole più rigide anche in tema di etichettatura, completate due anni dopo dal reg. 1830/2003 (contenente norme sull'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti biotech), il quale stabilisce - fra l'altro - una deroga per il prodotto che contenga solo tracce accidentali in misura non superiore allo 0,9%: una scelta normativa obbligata nella pratica, ma della quale il saggio, nell'ampia ricostruzione della materia, non trascura di evidenziare le intrinseche contraddizioni.

Le biotecnologie nel settore agro-alimentare

BORGHI, Paolo
2007

Abstract

La Comunità europea ha regolato la circolazione delle sementi geneticamente modificate fin dal 1990, più volte modificando e integrando la disciplina negli anni successivi. L’attuale direttiva di riferimento (la n. 2001/18) ha anzitutto riordinato la normativa originaria, unendo quelle modifiche in un unico testo. Nel corso degli anni ’90, in Europa, l’atteggiamento verso gli organismi geneticamente modificati (OGM) è profondamente mutato. Nel 1994 la Commissione europea, in una propria comunicazione, dimostrava ancora di considerare il settore biotecnologico come strategico per l’economia; negli anni seguenti gli Stati europei, spinti soprattutto dall’opinione pubblica, hanno utilizzato in larga misura le possibilità di “blocco” della circolazione di OGM, consentita dalla direttiva del 1990, fino a impedire quasi del tutto la loro immissione in commercio. Nella direttiva del 2001 prevalgono le misure precauzionali e, comunque, ambientali, insieme a regole più rigide in tema di etichettatura e di informazione al consumatore. Essa si fonda anzitutto (art. 1 dir. 2001/18) sulla distinzione fondamentale fra “emissione deliberata nell’ambiente” e “immissione in commercio”, entrambe quali richiedono una procedura di preventiva autorizzazione (un po’ più complessa nel caso di immissione in commercio, per il maggiore rischio che coinvolge i consumatori), in base ai dati scientifici raccolti da parte del produttore che vuole essere autorizzato. Elemento di novità della direttiva n. 2001/18 è la durata delle autorizzazioni comunque limitata a dieci anni, dopo i quali il produttore che voglia continuare a far circolare il proprio prodotto OGM dovrà chiedere un rinnovo della autorizzazione, presentando studi scientifici aggiornati (una nuova valutazione del rischio), da cui si ricavi che non sono emersi, nei dieci anni trascorsi, elementi tali da evidenziare rischi per l’ambiente o i consumatori, e che – pertanto – l’OGM deve considerarsi ancora innocuo, esattamente come dieci anni prima. La direttiva del 2001 ha introdotto regole più rigide anche in tema di etichettatura, completate due anni dopo dal reg. 1830/2003 (contenente norme sull'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti biotech), il quale stabilisce - fra l'altro - una deroga per il prodotto che contenga solo tracce accidentali in misura non superiore allo 0,9%: una scelta normativa obbligata nella pratica, ma della quale il saggio, nell'ampia ricostruzione della materia, non trascura di evidenziare le intrinseche contraddizioni.
2007
9788814140693
diritto alimentare; biotecnologie; ogm; disciplina comunitaria; disciplina internazionale
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