La Cassazione è nuovamente alle prese con il delicato tema della testimonianza dei minori, della sua valutazione scientifica e della validità dei relativi risultati, e ritorna a chiedersi: è discutibile o no o no la valutazione del p.m. circa la ripetibilità dell’atto, implicita nella scelta dello strumento di cui all’art. 359 c.p.p.? E ancora: quali sono le conseguenze configurabili nell’ipotesi in cui il Giudice del merito dovesse ritenere erronea la scelta effettuata dal p.m. durante le indagini? Il colloquio dello psicologo con il minore, a fini di valutazione del suo dictum, come pure l’esame c.d. protetto del minore, configurano una potente forma di interazione tra interrogato e interrogante, con inesorabili effetti modificativi sulla genuinità del sapere comunicabile dal minore nel processo penale. Consapevole, ma non disposta a condurre il ragionamento sino alle estreme conseguenze, la suprema Corte si arresta a metà strada e non giunge a configurare esegeticamente una possibile risposta all’errore del pubblico ministero che abbia provocato – tramite la scelta dell’incontrollabile strumento di cui all’art. 359 c.p.p. – l’irreversibile inquinamento della fonte di prova.

La valutazione delle dichiarazioni de minore vittima di reati sessuali

VALENTINI, Cristiana
2008

Abstract

La Cassazione è nuovamente alle prese con il delicato tema della testimonianza dei minori, della sua valutazione scientifica e della validità dei relativi risultati, e ritorna a chiedersi: è discutibile o no o no la valutazione del p.m. circa la ripetibilità dell’atto, implicita nella scelta dello strumento di cui all’art. 359 c.p.p.? E ancora: quali sono le conseguenze configurabili nell’ipotesi in cui il Giudice del merito dovesse ritenere erronea la scelta effettuata dal p.m. durante le indagini? Il colloquio dello psicologo con il minore, a fini di valutazione del suo dictum, come pure l’esame c.d. protetto del minore, configurano una potente forma di interazione tra interrogato e interrogante, con inesorabili effetti modificativi sulla genuinità del sapere comunicabile dal minore nel processo penale. Consapevole, ma non disposta a condurre il ragionamento sino alle estreme conseguenze, la suprema Corte si arresta a metà strada e non giunge a configurare esegeticamente una possibile risposta all’errore del pubblico ministero che abbia provocato – tramite la scelta dell’incontrollabile strumento di cui all’art. 359 c.p.p. – l’irreversibile inquinamento della fonte di prova.
2008
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