La questione di diritto oggetto della pronuncia in esame concerne l'individuazione dei rimedi esperibili da un investitore in ipotesi di comportamenti degli intermediari finanziari difformi rispetto alle prescrizioni legislative racchiuse nell'art. 6 l. n. 1/1991. L'A. espone, in primo luogo, la motivazione per cui le Sezioni Unite escludono che condotte scorrette poste in essere dall'intermediario nella fase delle trattative o in executivis possano incidere sul giudizio di validità dell'atto: "le norme imperative la cui inosservanza determina la nullità virtuale del contratto sono soltanto quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale. In secondo luogo, si rileva che "l'inosservanza dei doveri di comportamento realizzata nella fase precedente la stipulazione del contratto di intermediazione fa sorgere in capo all'intermediario una responsabilità di tipo precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno". Infine, l'A. rileva che una volta stipulato il contratto "quadro" di intermediazione, una violazione dei doveri che per legge gravano sull'intermediario assume i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale, dal quale deriva l'obbligo di risarcire i danni ed eventualmente, over ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto di intermediazione.

Intermediazione finanziaria

VIGLIONE, Raffaele
2008

Abstract

La questione di diritto oggetto della pronuncia in esame concerne l'individuazione dei rimedi esperibili da un investitore in ipotesi di comportamenti degli intermediari finanziari difformi rispetto alle prescrizioni legislative racchiuse nell'art. 6 l. n. 1/1991. L'A. espone, in primo luogo, la motivazione per cui le Sezioni Unite escludono che condotte scorrette poste in essere dall'intermediario nella fase delle trattative o in executivis possano incidere sul giudizio di validità dell'atto: "le norme imperative la cui inosservanza determina la nullità virtuale del contratto sono soltanto quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale. In secondo luogo, si rileva che "l'inosservanza dei doveri di comportamento realizzata nella fase precedente la stipulazione del contratto di intermediazione fa sorgere in capo all'intermediario una responsabilità di tipo precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno". Infine, l'A. rileva che una volta stipulato il contratto "quadro" di intermediazione, una violazione dei doveri che per legge gravano sull'intermediario assume i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale, dal quale deriva l'obbligo di risarcire i danni ed eventualmente, over ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto di intermediazione.
2008
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