Il commento esamina la nuova legge 23 dicembre 2004, n. 313, Disciplina dell’apicoltura, focalizzando l'attenzione sulle sue finalità e definizioni. Il contributo mette in luce criticamente che appare probabile che il disegno di legge sia stato concepito senza considerare la nuova formulazione dell’art.2135 c.c., anche in relazione al rinvio errato nell’art.9, 1° co. di tale legge alle attività agricole per connessione ex art.2135 c.c., 2° co., che tradisce una evidente disattenzione del legislatore, il quale ha richiamato la vecchia versione dell’art. 2135. Il contributo mette in evidenza che l’apicoltore imprenditore era già da considerare agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., e che pertanto l’esigenza di una definizione di «apicoltura» (art.2) e di «imprenditore apistico» (art.3) non era avvertita, in quanto la nuova versione dell’art. 2135 c.c. ricomprende già l’imprenditore che eserciti «la conduzione zootecnica delle api» e che la disposizione di cui all’art.2 è imprecisa, in quanto in assenza di requisiti di cui all’art.2082 c.c. la mera «conduzione zootecnica delle api» non è attività imprenditoriale.
La disciplina dell'apicoltura
COSTATO, Luigi
2005
Abstract
Il commento esamina la nuova legge 23 dicembre 2004, n. 313, Disciplina dell’apicoltura, focalizzando l'attenzione sulle sue finalità e definizioni. Il contributo mette in luce criticamente che appare probabile che il disegno di legge sia stato concepito senza considerare la nuova formulazione dell’art.2135 c.c., anche in relazione al rinvio errato nell’art.9, 1° co. di tale legge alle attività agricole per connessione ex art.2135 c.c., 2° co., che tradisce una evidente disattenzione del legislatore, il quale ha richiamato la vecchia versione dell’art. 2135. Il contributo mette in evidenza che l’apicoltore imprenditore era già da considerare agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., e che pertanto l’esigenza di una definizione di «apicoltura» (art.2) e di «imprenditore apistico» (art.3) non era avvertita, in quanto la nuova versione dell’art. 2135 c.c. ricomprende già l’imprenditore che eserciti «la conduzione zootecnica delle api» e che la disposizione di cui all’art.2 è imprecisa, in quanto in assenza di requisiti di cui all’art.2082 c.c. la mera «conduzione zootecnica delle api» non è attività imprenditoriale.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.