La Corte di cassazione esclude la nullità assoluta della sentenza emessa a seguito di procedimento abbreviato a causa della violazione del canone di immediatezza, non potendosi applicare a questo rito l’art. 525 comma 2 c.p.p. La Corte ritiene che dai principi generali discenda l’inutilizzabilità degli elementi raccolti dal giudice sostituito in sede di integrazione probatoria. Per vero, simile vizio non può colpire le prove assunte dal primo magistrato, poiché come la giurisprudenza della Cassazione stessa assume, si tratta di attività istruttoria legittimamente compiuta. La sentenza emessa dal giudice che non abbia partecipato all’intero giudizio abbreviato, ed a maggior ragione alla raccolta degli elementi utilizzabili ai fini della decisione, è affetta da nullità assoluta ex at. 178 lett. a) c.p.p. Nella fattispecie in questione, infatti, viene meno la capacità ad esercitare la funzione giurisdizionale nel caso concreto del magistrato, qualora questi non sia stato presente nel corso di tutto il procedimento. SOMMARIO: 1. Immediatezza e giudizio abbreviato nella precedente giurisprudenza; la rilevanza della legge 16 dicembre 1999 n. 479 per il tema in questione. – 2. L’impossibilità di mutuare dal sistema delle letture dibattimentali una regola generale circa l’uso delle prove raccolte dal giudice poi sostituito. – 3. L’esigenza d’identità del giudice nel giudizio abbreviato corredato da integrazione probatoria... – 4. …e nel giudizio abbreviato allo “stato degli atti”: la nullità assoluta della sentenza ex art. 178 lett. a).

Il mutamento del giudice nell’attuale disciplina del rito abbreviato: tra principio d’immediatezza e requisiti di capacità.

MORELLI, Francesco Bartolo
2008

Abstract

La Corte di cassazione esclude la nullità assoluta della sentenza emessa a seguito di procedimento abbreviato a causa della violazione del canone di immediatezza, non potendosi applicare a questo rito l’art. 525 comma 2 c.p.p. La Corte ritiene che dai principi generali discenda l’inutilizzabilità degli elementi raccolti dal giudice sostituito in sede di integrazione probatoria. Per vero, simile vizio non può colpire le prove assunte dal primo magistrato, poiché come la giurisprudenza della Cassazione stessa assume, si tratta di attività istruttoria legittimamente compiuta. La sentenza emessa dal giudice che non abbia partecipato all’intero giudizio abbreviato, ed a maggior ragione alla raccolta degli elementi utilizzabili ai fini della decisione, è affetta da nullità assoluta ex at. 178 lett. a) c.p.p. Nella fattispecie in questione, infatti, viene meno la capacità ad esercitare la funzione giurisdizionale nel caso concreto del magistrato, qualora questi non sia stato presente nel corso di tutto il procedimento. SOMMARIO: 1. Immediatezza e giudizio abbreviato nella precedente giurisprudenza; la rilevanza della legge 16 dicembre 1999 n. 479 per il tema in questione. – 2. L’impossibilità di mutuare dal sistema delle letture dibattimentali una regola generale circa l’uso delle prove raccolte dal giudice poi sostituito. – 3. L’esigenza d’identità del giudice nel giudizio abbreviato corredato da integrazione probatoria... – 4. …e nel giudizio abbreviato allo “stato degli atti”: la nullità assoluta della sentenza ex art. 178 lett. a).
2008
Morelli, Francesco Bartolo
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