Uno dei temi centrali, nell’attuale riflessione bioetica, è la ricerca di princìpi e di criteri valoriali che siano in grado di orientare l’agire umano in rapporto al crescere esponenziale delle acquisizioni scientifiche in ambito biotecnologico e biomedico. Tale riflessione è vieppiù necessaria se si prende atto che la società contemporanea è diventata, di fatto, una società pluralistica, multiculturale e multietnica. In una società di questo tipo vige il cosiddetto “politeismo dei valori etici” che ha prodotto e produce uno sgretolamento di un “minimo comun denominatore etico” e l’affermazione di una pluralità di tavole di valori diverse. L’avvento della società multiculturale e multietica obbliga il cittadino o chi è attore della sfera pubblica a “prendere commiato dai principi” e dalla “libertà per principio” a favore di una libertà pratica caratterizzata dal pluralismo etico e dalla conflittualità. A fronte di una società caratterizzata, da un lato, dal progresso tecnico e, dall’altro, dal pluralismo culturale, una possibile risposta al rischio concreto di cadere in una sorta di anarchia non solo tecno-scientifica, ma anche morale è quella di costruire una teoria e conseguentemente una prassi bioetica in grado di coagulare le singole comunità morali e politiche attorno a tavole di valori e di principi comuni: una bioetica dunque in grado di essere etica pubblica, cioè un’etica valida per tutti, universale. la teoria etica dei principi e dei diritti costituisce la base su cui elaborare anche in campo giuridico, un modello teorico che, attraverso l’accoglimento di una concatenazione di “norme-princìpio” fissate da documenti normativi di rango superiore rispetto alla legislazione ordinaria, è in grado di fondare una bioetica che sia non solo interculturale, ma anche metaculturale e transculturale. Infatti, la bioetica giuridica fondata sui princìpi fondamentali mantiene intatte le connessioni con la bioetica. Il suo campo normativo si caratterizza per l’influenza che i presupposti pregiuridici mantengono su tutti i livelli propriamente giuridici del discorso normativo, nel senso che la considerazione della rilevanza etica della condotta disciplinata giuridicamente è ordinariamente presente in tutti i livelli del discorso normativo. Il modello biogiuridico ‘per princìpi e diritti fondamentali’ ha una capacità metodologica che meglio risponde ai continui scarti conoscitivi prodotti dall’avanzare delle scienze della vita e al fatto di vivere in una società eticamente complessa. La configurazione di una bioetica giuridica “per princìpi”, reperiti e stabiliti dalle Costituzioni nazionali, dalle Convenzioni e dalle Carte dei diritti fondamentali, consentirebbe sia di evitare una legislazione minuziosa che si rivelerebbe, dato il continuo progredire della scienza, una forma di gregarismo, che ratificando i fatti avvenuti, si limiterebbe all’organizzazione minimale di un potere tecnico sul vivente, lasciando questo potere senza limiti istituiti sia di evitare dal mantenere separato il diritto da una dimensione sostanziale naturale, che in ragione della specificità tematica affrontata dalla bioetica, non avrebbe ragione di esistere.

Cittadinanza europea e bioetica cattolica. Quale accordo?

MAESTRI, Enrico
2007

Abstract

Uno dei temi centrali, nell’attuale riflessione bioetica, è la ricerca di princìpi e di criteri valoriali che siano in grado di orientare l’agire umano in rapporto al crescere esponenziale delle acquisizioni scientifiche in ambito biotecnologico e biomedico. Tale riflessione è vieppiù necessaria se si prende atto che la società contemporanea è diventata, di fatto, una società pluralistica, multiculturale e multietnica. In una società di questo tipo vige il cosiddetto “politeismo dei valori etici” che ha prodotto e produce uno sgretolamento di un “minimo comun denominatore etico” e l’affermazione di una pluralità di tavole di valori diverse. L’avvento della società multiculturale e multietica obbliga il cittadino o chi è attore della sfera pubblica a “prendere commiato dai principi” e dalla “libertà per principio” a favore di una libertà pratica caratterizzata dal pluralismo etico e dalla conflittualità. A fronte di una società caratterizzata, da un lato, dal progresso tecnico e, dall’altro, dal pluralismo culturale, una possibile risposta al rischio concreto di cadere in una sorta di anarchia non solo tecno-scientifica, ma anche morale è quella di costruire una teoria e conseguentemente una prassi bioetica in grado di coagulare le singole comunità morali e politiche attorno a tavole di valori e di principi comuni: una bioetica dunque in grado di essere etica pubblica, cioè un’etica valida per tutti, universale. la teoria etica dei principi e dei diritti costituisce la base su cui elaborare anche in campo giuridico, un modello teorico che, attraverso l’accoglimento di una concatenazione di “norme-princìpio” fissate da documenti normativi di rango superiore rispetto alla legislazione ordinaria, è in grado di fondare una bioetica che sia non solo interculturale, ma anche metaculturale e transculturale. Infatti, la bioetica giuridica fondata sui princìpi fondamentali mantiene intatte le connessioni con la bioetica. Il suo campo normativo si caratterizza per l’influenza che i presupposti pregiuridici mantengono su tutti i livelli propriamente giuridici del discorso normativo, nel senso che la considerazione della rilevanza etica della condotta disciplinata giuridicamente è ordinariamente presente in tutti i livelli del discorso normativo. Il modello biogiuridico ‘per princìpi e diritti fondamentali’ ha una capacità metodologica che meglio risponde ai continui scarti conoscitivi prodotti dall’avanzare delle scienze della vita e al fatto di vivere in una società eticamente complessa. La configurazione di una bioetica giuridica “per princìpi”, reperiti e stabiliti dalle Costituzioni nazionali, dalle Convenzioni e dalle Carte dei diritti fondamentali, consentirebbe sia di evitare una legislazione minuziosa che si rivelerebbe, dato il continuo progredire della scienza, una forma di gregarismo, che ratificando i fatti avvenuti, si limiterebbe all’organizzazione minimale di un potere tecnico sul vivente, lasciando questo potere senza limiti istituiti sia di evitare dal mantenere separato il diritto da una dimensione sostanziale naturale, che in ragione della specificità tematica affrontata dalla bioetica, non avrebbe ragione di esistere.
2007
9788881013333
Libertarismo e convenzionalismo bioetico; pluralità di bioetiche; oggettivismo bioetico; cittadinanza bioetica; patriottismo costituzionale.
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