Si individuano, anzitutto, le ragioni della recente pronunciata tendenza del legislatore ad individuare nello strumento ‘fondazione’ uno schema elastico, che si presta variamente ad essere ricomposto mediante l’innesto di alcuni tratti di disciplina riguardanti altre figure disciplinate dal codice civile, ovvero a essere rimodulato in base a discipline speciali, nell’idea espressa dal Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo cui le organizzazioni sociali sono portatrici di un valore aggiunto rispetto ai singoli, in quanto in grado di avvalersi dell’apporto degli associati o di terzi per l’affermazione di valori collettivi. Tuttavia, la varietà delle forme tipologiche forgiate dal legislatore pongono la questione della legittimità costituzionale sia delle discipline speciali cui vengono assoggettati enti privati derivanti dalla trasformazione di enti pubblici non economici, sia delle leggi che creano figure fondazionali a statuto speciale per il perseguimento di fini pubblici. A questo riguardo, si è posto in rilievo come, per un verso, occorra individuare i limiti che la legge incontra nel dettare una disciplina differenziata rispetto a quella del codice civile, per l’altro, si debba tener conto che deviazioni rispetto allo schema codicistico possano rivelare la sussistenza di un rapporto di strumentalità tra ente fondazionale e amministrazione pubblica, in virtù del quale la giurisprudenza potrebbe ritenere che il soggetto, nonostante la formale veste privatistica, sia da riqualificare in senso pubblicistico. Tenuto conto di queste coordinate, si sono esaminate le discipline positive delle fondazioni riconosciute come istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, delle fondazioni derivanti dalla ri-privatizzazione di Ipab che operano nel settore dei servizi sociali, delle fondazioni costituite o partecipate da enti locali per l’espletamento di servizi sociali, delle fondazioni di partecipazione costituite nell’ambito di sperimentazioni gestionali sanitarie, delle fondazioni di origine bancaria, delle fondazioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici non economici. In particolare, per ciascuna tipologia di ente fondazionale si sono individuati i tratti in cui la relativa disciplina si discosta dal diritto comune, nonché in che grado ed estensione risulti incisa la loro autonomia privata. Infine, si sono individuate alcune conclusioni, tra le quali segnatamente: la non sovrapponibilità tra qualificazioni concepite per fini diversi, come quella di organismo di diritto pubblico (di matrice comunitaria) e quella di ente pubblico nell’ordinamento interno; i limitati effetti che potrebbero derivare dalla riqualificazione in senso pubblicistico, ad opera della giurisprudenza, di enti fondazionali derivanti dalla trasformazione di enti pubblici.

Enti pubblici e privati in forma di fondazione: regime giuridico e modalità di intervento nei settori dei servizi alla persona

MALTONI, Andrea
2006

Abstract

Si individuano, anzitutto, le ragioni della recente pronunciata tendenza del legislatore ad individuare nello strumento ‘fondazione’ uno schema elastico, che si presta variamente ad essere ricomposto mediante l’innesto di alcuni tratti di disciplina riguardanti altre figure disciplinate dal codice civile, ovvero a essere rimodulato in base a discipline speciali, nell’idea espressa dal Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo cui le organizzazioni sociali sono portatrici di un valore aggiunto rispetto ai singoli, in quanto in grado di avvalersi dell’apporto degli associati o di terzi per l’affermazione di valori collettivi. Tuttavia, la varietà delle forme tipologiche forgiate dal legislatore pongono la questione della legittimità costituzionale sia delle discipline speciali cui vengono assoggettati enti privati derivanti dalla trasformazione di enti pubblici non economici, sia delle leggi che creano figure fondazionali a statuto speciale per il perseguimento di fini pubblici. A questo riguardo, si è posto in rilievo come, per un verso, occorra individuare i limiti che la legge incontra nel dettare una disciplina differenziata rispetto a quella del codice civile, per l’altro, si debba tener conto che deviazioni rispetto allo schema codicistico possano rivelare la sussistenza di un rapporto di strumentalità tra ente fondazionale e amministrazione pubblica, in virtù del quale la giurisprudenza potrebbe ritenere che il soggetto, nonostante la formale veste privatistica, sia da riqualificare in senso pubblicistico. Tenuto conto di queste coordinate, si sono esaminate le discipline positive delle fondazioni riconosciute come istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, delle fondazioni derivanti dalla ri-privatizzazione di Ipab che operano nel settore dei servizi sociali, delle fondazioni costituite o partecipate da enti locali per l’espletamento di servizi sociali, delle fondazioni di partecipazione costituite nell’ambito di sperimentazioni gestionali sanitarie, delle fondazioni di origine bancaria, delle fondazioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici non economici. In particolare, per ciascuna tipologia di ente fondazionale si sono individuati i tratti in cui la relativa disciplina si discosta dal diritto comune, nonché in che grado ed estensione risulti incisa la loro autonomia privata. Infine, si sono individuate alcune conclusioni, tra le quali segnatamente: la non sovrapponibilità tra qualificazioni concepite per fini diversi, come quella di organismo di diritto pubblico (di matrice comunitaria) e quella di ente pubblico nell’ordinamento interno; i limitati effetti che potrebbero derivare dalla riqualificazione in senso pubblicistico, ad opera della giurisprudenza, di enti fondazionali derivanti dalla trasformazione di enti pubblici.
2006
Maltoni, Andrea
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