L’Autore commenta la disciplina prevista dal D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, che ha attuato la c.d. Collateral Directive 2002/47/EC. Il precipuo scopo della richiamata direttiva è quello di favorire: l’integrazione e l’efficienza del mercato finanziario in termini di costi; la stabilità del sistema finanziario dell’Unione Europea; la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali nel mercato finanziario. Quanto appena accennato evidenzia come il legislatore (comunitario) abbia preso atto del mutamento che hanno e stanno subendo le garanzie su strumenti finanziari nella pratica commerciale. Le garanzie di questo tipo infatti non assolvono più all’esclusiva funzione di “garanzia del credito” ma hanno anche (e soprattutto) la funzione economico-sociale di consentire un utilizzo ed una piena realizzazione dei beni dati in garanzia con la significativa conseguenza di migliorare la liquidità dei mercati finanziari: ossia di perseguire l’esigenza di dinamicità dei mercati. La Collateral Directive persegue tali fini attraverso la creazione di un più certo ed efficace regime “per la fornitura in garanzia di titoli e contante, con costituzione [di qualsiasi] diritto reale di garanzia o tramite trasferimento del titolo di proprietà”. In particolare essa cerca di agevolare la creazione di garanzie finanziarie: riducendo le formalità richieste per la costituzione delle garanzie; rimuovendo alcuni ostacoli che pregiudicano l’efficiente e puntuale escussione delle garanzie; riconoscendo, nei limiti contrattuali, il diritto del creditore garantito di utilizzare e disporre dei beni oggetto della garanzia finanziaria; riconoscendo la validità dei contratti di garanzia finanziaria fondati sul trasferimento della piena proprietà della garanzia finanziaria, limitando il rischio di “riqualificazione”; riconoscendo l’applicabilità e la validità della clausola di compensazione bilaterale per close-out; estendendo il principio della lex rei sitae in modo da creare maggiore certezza giuridica per quanto concerne l’uso di strumenti finanziari in un contesto transfrontaliero.

COMMENTO ALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA PREVISTA DAL D. LEGISL. N. 170 DEL 2004: SPUNTI CIVILISTICI (Seconda parte)

BONFANTI, Felice Andrea
2007

Abstract

L’Autore commenta la disciplina prevista dal D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, che ha attuato la c.d. Collateral Directive 2002/47/EC. Il precipuo scopo della richiamata direttiva è quello di favorire: l’integrazione e l’efficienza del mercato finanziario in termini di costi; la stabilità del sistema finanziario dell’Unione Europea; la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali nel mercato finanziario. Quanto appena accennato evidenzia come il legislatore (comunitario) abbia preso atto del mutamento che hanno e stanno subendo le garanzie su strumenti finanziari nella pratica commerciale. Le garanzie di questo tipo infatti non assolvono più all’esclusiva funzione di “garanzia del credito” ma hanno anche (e soprattutto) la funzione economico-sociale di consentire un utilizzo ed una piena realizzazione dei beni dati in garanzia con la significativa conseguenza di migliorare la liquidità dei mercati finanziari: ossia di perseguire l’esigenza di dinamicità dei mercati. La Collateral Directive persegue tali fini attraverso la creazione di un più certo ed efficace regime “per la fornitura in garanzia di titoli e contante, con costituzione [di qualsiasi] diritto reale di garanzia o tramite trasferimento del titolo di proprietà”. In particolare essa cerca di agevolare la creazione di garanzie finanziarie: riducendo le formalità richieste per la costituzione delle garanzie; rimuovendo alcuni ostacoli che pregiudicano l’efficiente e puntuale escussione delle garanzie; riconoscendo, nei limiti contrattuali, il diritto del creditore garantito di utilizzare e disporre dei beni oggetto della garanzia finanziaria; riconoscendo la validità dei contratti di garanzia finanziaria fondati sul trasferimento della piena proprietà della garanzia finanziaria, limitando il rischio di “riqualificazione”; riconoscendo l’applicabilità e la validità della clausola di compensazione bilaterale per close-out; estendendo il principio della lex rei sitae in modo da creare maggiore certezza giuridica per quanto concerne l’uso di strumenti finanziari in un contesto transfrontaliero.
2007
Bonfanti, Felice Andrea
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