La sentenza oggetto della scheda afferma che la causa di giustificazione dello stato di necessità non è applicabile alla tutela degli animali, anche qualora aggredito e aggressore appartengano alla stessa specie, in quanto detta scriminante trova giustificazione solamente nel caso in cui sussista un pericolo di danno grave alla persona. Inoltre si afferma che l’obbligo di custodia, che grava su chiunque abbia la detenzione di armi od esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, ppossono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.
Stato di necessità armi
PALMA, Alessandra
2006
Abstract
La sentenza oggetto della scheda afferma che la causa di giustificazione dello stato di necessità non è applicabile alla tutela degli animali, anche qualora aggredito e aggressore appartengano alla stessa specie, in quanto detta scriminante trova giustificazione solamente nel caso in cui sussista un pericolo di danno grave alla persona. Inoltre si afferma che l’obbligo di custodia, che grava su chiunque abbia la detenzione di armi od esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, ppossono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.