Nella sentenza in epigrafe si affronta il caso di un privato che realizza sul proprio fondo alcune opere edilizie soggette al regime della dichiarazione inizio attività, in variante ad un precedente permesso di costruire; accade che il proprietario di un immobile confinante diffida il Comune a verificare la regolarità della d.i.a., nonché delle opere effettuate, invitandolo, peraltro, in caso di accertamento negativo, a concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio espresso. Con una nota, l'amministrazione comunale dichiara che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente, ma omette di notificarla all'istante, il quale, non ricevendo alcun riscontro in merito da parte della P.A., e visionata detta nota presso l'ufficio tecnico, propone ricorso contro il silenzio ai sensi dell'art. 21-bis l. n. 1034/1971, richiedendo, tra l'altro, al giudice amministrativo adito, di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale azionata, ai sensi dell'art. 2 l. 241 cit., nel testo introdotto dall'art. 6-bis l. n. 80/2005. L'A. espone brevemente i motivi con cui il TAR Campania ha accolto il ricorso, ma solo per la parte in cui si richiedono l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione e la condanna dell'ente a provvedere, mentre non ammette nel caso di specie una pronuncia sul merito dell'istanza avanzata in sede procedimentale, poiché osserva che in caso di silenzio della P.A. sull'istanza presentata da un soggetto privato, non è ammissibile il sindacato giurisdizionale sulla fondatezza della richiesta quando si ricade in un'ipotesi di esercizio di attività discrezionale.

SILENZIO DELLA P.A. E ATTIVITA DISCREZIONALE (Nota a TAR CM - Napoli sez. II 6 gennaio 2006, n. 112)

ZARAMELLA, Sara
2006

Abstract

Nella sentenza in epigrafe si affronta il caso di un privato che realizza sul proprio fondo alcune opere edilizie soggette al regime della dichiarazione inizio attività, in variante ad un precedente permesso di costruire; accade che il proprietario di un immobile confinante diffida il Comune a verificare la regolarità della d.i.a., nonché delle opere effettuate, invitandolo, peraltro, in caso di accertamento negativo, a concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio espresso. Con una nota, l'amministrazione comunale dichiara che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente, ma omette di notificarla all'istante, il quale, non ricevendo alcun riscontro in merito da parte della P.A., e visionata detta nota presso l'ufficio tecnico, propone ricorso contro il silenzio ai sensi dell'art. 21-bis l. n. 1034/1971, richiedendo, tra l'altro, al giudice amministrativo adito, di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale azionata, ai sensi dell'art. 2 l. 241 cit., nel testo introdotto dall'art. 6-bis l. n. 80/2005. L'A. espone brevemente i motivi con cui il TAR Campania ha accolto il ricorso, ma solo per la parte in cui si richiedono l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione e la condanna dell'ente a provvedere, mentre non ammette nel caso di specie una pronuncia sul merito dell'istanza avanzata in sede procedimentale, poiché osserva che in caso di silenzio della P.A. sull'istanza presentata da un soggetto privato, non è ammissibile il sindacato giurisdizionale sulla fondatezza della richiesta quando si ricade in un'ipotesi di esercizio di attività discrezionale.
2006
silenzio P.A.; discrezionalità; sindacabilità
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