La sentenza in esame ha per oggetto la controversia sorta sull'interpretazione di una clausola del bando con cui una Regione indice contestualmente tre gare per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia automatizzato; tale clausola prevede che i raggruppamenti temporanei di imprese partecipanti alla procedura concorsuale devono esibire il mandato conferito all'impresa capogruppo e la procura alla persona che esprime l'offerta per conto di quest'ultima, i quali possono essere contenuti contestualmente nello stesso atto notarile ed essere utilizzati cumulativamente per l'aggiudicazione di più lavori. In tal caso dovrà essere allegata ad ogni gara copia autentica del mandato e della procura uniti, pena l'esclusione ove mancante. Esaminato il caso di specie, in cui il giudice di primo grado ha ravvisato la violazione della suddetta clausola, il Consiglio di Stato chiarisce che la condotta del raggruppamento temporaneo di imprese è stata corretta, poiché si ritiene sufficiente, come nei fatti è avvenuto, l'aver prodotto l'originale nell'ambito della gara d'importo maggiore, ed allegato copia autentica relativamente alle altre procedure concorsuali; ciò, al fine di consentire al seggio di disporre per ogni appalto di una copia autentica del mandato e della procura uniti, in modo da facilitare l'esame della documentazione prodotta.

GARA D'APPALTO: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Nota a Cons. Stato sez. V 6 marzo 2006, n. 1072)

ZARAMELLA, Sara
2006

Abstract

La sentenza in esame ha per oggetto la controversia sorta sull'interpretazione di una clausola del bando con cui una Regione indice contestualmente tre gare per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia automatizzato; tale clausola prevede che i raggruppamenti temporanei di imprese partecipanti alla procedura concorsuale devono esibire il mandato conferito all'impresa capogruppo e la procura alla persona che esprime l'offerta per conto di quest'ultima, i quali possono essere contenuti contestualmente nello stesso atto notarile ed essere utilizzati cumulativamente per l'aggiudicazione di più lavori. In tal caso dovrà essere allegata ad ogni gara copia autentica del mandato e della procura uniti, pena l'esclusione ove mancante. Esaminato il caso di specie, in cui il giudice di primo grado ha ravvisato la violazione della suddetta clausola, il Consiglio di Stato chiarisce che la condotta del raggruppamento temporaneo di imprese è stata corretta, poiché si ritiene sufficiente, come nei fatti è avvenuto, l'aver prodotto l'originale nell'ambito della gara d'importo maggiore, ed allegato copia autentica relativamente alle altre procedure concorsuali; ciò, al fine di consentire al seggio di disporre per ogni appalto di una copia autentica del mandato e della procura uniti, in modo da facilitare l'esame della documentazione prodotta.
2006
gara d'appalto; raggruppamento temporanero di imprese; mandato
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