L'Autore commenta una pronuncia con cui la Corte di cassazione afferma che se un coniuge acquista un bene pagandone il corrispettivo con una somma a suo tempo riscossa a titolo di prezzo dell’alienazione di un bene di sua proprietà esclusiva, la dichiarazione di cui all’art. 179, co. 1, lett. f), c.c. è necessaria al fine di evitare che il bene così acquistato cada in comunione soltanto, ed in quanto, non risulti con certezza che la somma utilizzata dal coniuge per pagare il prezzo del bene acquistato non sia pervenuta al coniuge medesimo dalla precedente alienazione di un suo bene personale. La Cassazione inoltre chiarisce che in regime di comunione legale, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella personale esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente bancario. Difatti, questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito in conto corrente, giacché il credito relativo al capitale di cui il coniuge diviene titolare nei confronti dell’istituto di credito non rientra fra i beni suscettibili di coacquisto ex art. 177, co. 1, lett. a), cioè come un’operazione non finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante.
COMUNIONE LEGALE E BENI PERSONALI
BONFANTI, Felice Andrea
2006
Abstract
L'Autore commenta una pronuncia con cui la Corte di cassazione afferma che se un coniuge acquista un bene pagandone il corrispettivo con una somma a suo tempo riscossa a titolo di prezzo dell’alienazione di un bene di sua proprietà esclusiva, la dichiarazione di cui all’art. 179, co. 1, lett. f), c.c. è necessaria al fine di evitare che il bene così acquistato cada in comunione soltanto, ed in quanto, non risulti con certezza che la somma utilizzata dal coniuge per pagare il prezzo del bene acquistato non sia pervenuta al coniuge medesimo dalla precedente alienazione di un suo bene personale. La Cassazione inoltre chiarisce che in regime di comunione legale, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella personale esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente bancario. Difatti, questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito in conto corrente, giacché il credito relativo al capitale di cui il coniuge diviene titolare nei confronti dell’istituto di credito non rientra fra i beni suscettibili di coacquisto ex art. 177, co. 1, lett. a), cioè come un’operazione non finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.