L'Autore analizza una sentenza mediante cui la Corte di cassazione chiarisce che la cessione del contratto è consentita laddove le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite e, configurandosi come un negozio plurilaterale, si perfeziona con l’accordo raggiunto da tutti i partecipanti (cedente, cessionario e ceduto); a tal fine è irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato il proprio consenso successivamente alla cessione intervenuta fra cedente e cessionario, non abbia preso visione del contratto, a meno che ciò non comporti un vizio di formazione del consenso medesimo.

Cessione del contratto, Nota a Cassazione civile, sezione II, 16 marzo 2007, n. 6157

DE FRANCESCHI, Alberto
2007

Abstract

L'Autore analizza una sentenza mediante cui la Corte di cassazione chiarisce che la cessione del contratto è consentita laddove le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite e, configurandosi come un negozio plurilaterale, si perfeziona con l’accordo raggiunto da tutti i partecipanti (cedente, cessionario e ceduto); a tal fine è irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato il proprio consenso successivamente alla cessione intervenuta fra cedente e cessionario, non abbia preso visione del contratto, a meno che ciò non comporti un vizio di formazione del consenso medesimo.
2007
Cessione del contratto; perfezionamento della cessione; consenso del contraente ceduto; necessità; esclusione
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