L'Autore analizza una sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiarito che nei contratti di assicurazione contro i danni, in cui i contraenti hanno stabilito che il premio si componga di una parte fissa e di una parte dipendente da elementi variabili (assicurazione con c.d. clausola di regolazione del premio), l’assicurato è tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicare all’assicuratore le circostanze variabili e di versare l’eventuale conguaglio, in forza di un vincolo dal carattere differente rispetto a quello delle obbligazioni indicate nell’articolo 1901 c.c.; pertanto l’inadempimento di detti obblighi non comporta di per sé la sospensione degli effetti dell’assicurazione.

Contratto di assicurazione - Regolazione del premio, Nota a Cassazione civile, sezioni unite, 28 febbraio 2007, n. 4631

DE FRANCESCHI, Alberto
2007

Abstract

L'Autore analizza una sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiarito che nei contratti di assicurazione contro i danni, in cui i contraenti hanno stabilito che il premio si componga di una parte fissa e di una parte dipendente da elementi variabili (assicurazione con c.d. clausola di regolazione del premio), l’assicurato è tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicare all’assicuratore le circostanze variabili e di versare l’eventuale conguaglio, in forza di un vincolo dal carattere differente rispetto a quello delle obbligazioni indicate nell’articolo 1901 c.c.; pertanto l’inadempimento di detti obblighi non comporta di per sé la sospensione degli effetti dell’assicurazione.
2007
Contratto di assicurazione; clausola di regolamento del premio; ritardata comunicazione degli elementi variabili; sospensione della copertura assicurativa; interpretazione secondo buona fede
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