L'Autore analizza una sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiarito che il rapporto tra il condominio negli edifici ed il proprio amministratore si configura come un contratto di mandato; in ogni caso, la natura fiduciaria di tale tipo contrattuale deve essere fortemente ridimensionata, quando non del tutto esclusa. Anche una persona giuridica, ivi compresa una società commerciale, può essere nominata amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all’adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica.
Persona giuridica amministratore di condominio, Nota a Cassazione civile, sezione II, 24 ottobre 2006, n. 22840
DE FRANCESCHI, Alberto
2007
Abstract
L'Autore analizza una sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiarito che il rapporto tra il condominio negli edifici ed il proprio amministratore si configura come un contratto di mandato; in ogni caso, la natura fiduciaria di tale tipo contrattuale deve essere fortemente ridimensionata, quando non del tutto esclusa. Anche una persona giuridica, ivi compresa una società commerciale, può essere nominata amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all’adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.