L'Autore analizza una sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiarito che in tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, al momento dell'atto, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene.
Preliminare di vendita di cosa altrui, Nota a Cassazione civile, sezione II, 25 novembre 2005, n. 24782
DE FRANCESCHI, Alberto
2007
Abstract
L'Autore analizza una sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiarito che in tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, al momento dell'atto, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene.File in questo prodotto:
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