L'Autore analizza una sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiarito che in tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, al momento dell'atto, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene.

Preliminare di vendita di cosa altrui, Nota a Cassazione civile, sezione II, 25 novembre 2005, n. 24782

DE FRANCESCHI, Alberto
2007

Abstract

L'Autore analizza una sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiarito che in tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, al momento dell'atto, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene.
2007
Contratto preliminare; Risoluzione per inadempimento; Eccezione di inadempimento
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/520584
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact