Nella pronuncia annotata la Corte di cassazione chiarisce la natura giuridica dell'atto di costituzione in mora, che è atto giuridico in senso stretto, e spiega, quindi, le ragioni dell'inapplicabilità ad esso della disciplina degli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, disposta dall'art. 1324 .c.c.. In conseguenza a tale assunto, si osserva che al suddetto atto non è applicabile neanche la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c..
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Titolo: | Mora del debitore | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Nella pronuncia annotata la Corte di cassazione chiarisce la natura giuridica dell'atto di costituzione in mora, che è atto giuridico in senso stretto, e spiega, quindi, le ragioni dell'inapplicabilità ad esso della disciplina degli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, disposta dall'art. 1324 .c.c.. In conseguenza a tale assunto, si osserva che al suddetto atto non è applicabile neanche la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c.. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/520345 | |
Appare nelle tipologie: | 03.4 Nota a sentenza |
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