La sentenza annotata si allinea all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, nell’ipotesi in cui la cosa sia un immobile dato in locazione, grava sul conduttore quando i danni sono cagionati dalle parti e dagli accessori dell’immobile, perché con il contratto di locazione viene attribuita al locatario la disponibilità e quindi la custodia degli stessi; rimane invece in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, dei quali egli conserva la disponibilità giuridica e quindi la custodia.

Responsabilita civile (nota a Cass., sez. III, 3 agosto 2005, n. 16231)

FEDE, Alessandro
2006

Abstract

La sentenza annotata si allinea all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, nell’ipotesi in cui la cosa sia un immobile dato in locazione, grava sul conduttore quando i danni sono cagionati dalle parti e dagli accessori dell’immobile, perché con il contratto di locazione viene attribuita al locatario la disponibilità e quindi la custodia degli stessi; rimane invece in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, dei quali egli conserva la disponibilità giuridica e quindi la custodia.
2006
responsabilità; cose; custodia; locazione; responsabilità del locatore; responsabilità del conduttore
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