Il presente lavoro affronta la questione se "il contratto concluso da un investitore con un intermediario finanziario possa considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., in virtù del fatto che quest'ultimo, prima della stipulazione, non abbia ottemperato ai doveri di condotta (ed in particolare agli obblighi informativi) posti a suo carico dalla legge e/o dai regolamenti della Consob". Si richiama l'orientamento giurisprudenziale che assume la violazione delle norme di comportamento da parte dell'intermediario nella fase delle trattative, a fondamento di una pronuncia di nullità del relativo contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c. L'A. spiega, tuttavia, le ragioni per cui ritiene che tale soluzione non sia percorribile e conclude sostenendo che il comportamento scorretto dell'intermediario finanziario, qualora non integri nella fattispecie concreta gli estremi del dolo o dell'errore, con conseguente annullabilità del relativo negozio, non intacca la validità del contratto e legittima l'investitore soltanto alla richiesta del risarcimento del danno.

Invalidità del contratto (I)

VIGLIONE, Raffaele
2005

Abstract

Il presente lavoro affronta la questione se "il contratto concluso da un investitore con un intermediario finanziario possa considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., in virtù del fatto che quest'ultimo, prima della stipulazione, non abbia ottemperato ai doveri di condotta (ed in particolare agli obblighi informativi) posti a suo carico dalla legge e/o dai regolamenti della Consob". Si richiama l'orientamento giurisprudenziale che assume la violazione delle norme di comportamento da parte dell'intermediario nella fase delle trattative, a fondamento di una pronuncia di nullità del relativo contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c. L'A. spiega, tuttavia, le ragioni per cui ritiene che tale soluzione non sia percorribile e conclude sostenendo che il comportamento scorretto dell'intermediario finanziario, qualora non integri nella fattispecie concreta gli estremi del dolo o dell'errore, con conseguente annullabilità del relativo negozio, non intacca la validità del contratto e legittima l'investitore soltanto alla richiesta del risarcimento del danno.
2005
Viglione, Raffaele
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