Nella sentenza che si annota l'A. sottolinea come la S.C. abbia affermato la responsabilità solidale, di tipo oggettivo, dell'intermediario, per illeciti aquiliani o violazioni perpetrati dai propri promotori finanziari a danni di clienti, collocandosi così nel solco tracciato dalle norme codicistiche. In particolare, la violazione da parte del risparmiatore degli obblighi convenzionali o delle norme di legge disciplinanti le modalità di versamento delle somme di denaro destinate all'investimento, non può assumere rilievo quale circostanza di per sé idonea ad escludere la responsabilità dell'intermediario, né può configurare un'ipotesi di concorso di colpa da parte dell'investitore danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c.. La responsabilità indiretta dell'intermediario, conclude l'A., viene affermata anche in caso di illecito compiuto in danno a terzi da chi appaia essere un suo promotore: l'intermediario, quindi, viene chiamato a rispondere dell'illecito laddove l'affidamento del danneggiato risulti incolpevole e alla falsa rappresentazione abbia concorso un comportamento colpevole (ancorché solo omissivo) dell'intermediario stesso.
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Titolo: | La responsabilità dell'intermediario per l'appropriazione delle somme da parte del promotore dimissionario | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Nella sentenza che si annota l'A. sottolinea come la S.C. abbia affermato la responsabilità solidale, di tipo oggettivo, dell'intermediario, per illeciti aquiliani o violazioni perpetrati dai propri promotori finanziari a danni di clienti, collocandosi così nel solco tracciato dalle norme codicistiche. In particolare, la violazione da parte del risparmiatore degli obblighi convenzionali o delle norme di legge disciplinanti le modalità di versamento delle somme di denaro destinate all'investimento, non può assumere rilievo quale circostanza di per sé idonea ad escludere la responsabilità dell'intermediario, né può configurare un'ipotesi di concorso di colpa da parte dell'investitore danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c.. La responsabilità indiretta dell'intermediario, conclude l'A., viene affermata anche in caso di illecito compiuto in danno a terzi da chi appaia essere un suo promotore: l'intermediario, quindi, viene chiamato a rispondere dell'illecito laddove l'affidamento del danneggiato risulti incolpevole e alla falsa rappresentazione abbia concorso un comportamento colpevole (ancorché solo omissivo) dell'intermediario stesso. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/517663 | |
Appare nelle tipologie: | 03.4 Nota a sentenza |