Si ricostruiscono la ratio e l’origine storica della disposizione, che negli ultimi due anni è stata più volte oggetto di riscrittura da parte del nostro legislatore. Infatti, mentre nei tribunali si continua ancora oggi a discutere in merito all’individuazione dei rimedi civilistici a disposizione del risparmiatore danneggiato da condotte scorrette o negligenti degli intermediari finanziari, il legislatore ha invece, sin dall’inizio, concentrato i propri sforzi in altra direzione. Per quanto la maggior parte degli investimenti in “obbligazioni-spazzatura” possa aver trovato origine in una, più o meno palese, violazione delle regole di comportamento prescritte dall’art. 21 t.u.f. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dalle relative norme attuative (un tempo racchiuse nel reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522 - c.d. regolamento intermediari previgente - e oggi confluite nel nuovo reg. intermediari adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190), occorre tuttavia tenere a mente come la catena distributiva che ha portato nelle mani dei piccoli risparmiatori prodotti finanziari a così alto rischio di rimborso si sia potuta consolidare soltanto nella maglie di una lacuna presente nella disciplina dell’appello al pubblico risparmio (artt. 93-bis ss. t.u.f.). È questa quindi la direzione nella quale il legislatore ha scelto di indirizzare i propri interventi in questi anni, nell’apprezzabile tentativo di coprire quel “buco” del sistema che ha consentito a società emittenti e banche conniventi di aggirare senza difficoltà i presidi posti a tutela del mercato dalla normativa in materia di appello al pubblico risparmio. Si evidenzia pertanto come con l’entrata in vigore del d. legisl. n. 303 del 2006 (e successivamente del d. legisl. n. 51 del 2007) la norma (l’art. 100-bis t.u.f.) risulti, rispetto al passato, totalmente stravolta nella struttura e nei presupposti applicativi, in modo che le forme di tutela riconosciute all’investitore retail ne escano rafforzate. Si passa, infatti, da una garanzia ex lege, molto circoscritta nel tempo e che poteva essere evitata mediante consegna di un semplice documento informativo, alla ben più grave nullità dei contratti con cui vengono alienati al risparmiatore prodotti privi di prospetto, cui inoltre si accompagna (o si sostituisce) il consueto rimedio risarcitorio.

La tutela dell'investitore retail nel nuovo art. 100-bis t.u.f.

VIGLIONE, Raffaele
2007

Abstract

Si ricostruiscono la ratio e l’origine storica della disposizione, che negli ultimi due anni è stata più volte oggetto di riscrittura da parte del nostro legislatore. Infatti, mentre nei tribunali si continua ancora oggi a discutere in merito all’individuazione dei rimedi civilistici a disposizione del risparmiatore danneggiato da condotte scorrette o negligenti degli intermediari finanziari, il legislatore ha invece, sin dall’inizio, concentrato i propri sforzi in altra direzione. Per quanto la maggior parte degli investimenti in “obbligazioni-spazzatura” possa aver trovato origine in una, più o meno palese, violazione delle regole di comportamento prescritte dall’art. 21 t.u.f. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dalle relative norme attuative (un tempo racchiuse nel reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522 - c.d. regolamento intermediari previgente - e oggi confluite nel nuovo reg. intermediari adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190), occorre tuttavia tenere a mente come la catena distributiva che ha portato nelle mani dei piccoli risparmiatori prodotti finanziari a così alto rischio di rimborso si sia potuta consolidare soltanto nella maglie di una lacuna presente nella disciplina dell’appello al pubblico risparmio (artt. 93-bis ss. t.u.f.). È questa quindi la direzione nella quale il legislatore ha scelto di indirizzare i propri interventi in questi anni, nell’apprezzabile tentativo di coprire quel “buco” del sistema che ha consentito a società emittenti e banche conniventi di aggirare senza difficoltà i presidi posti a tutela del mercato dalla normativa in materia di appello al pubblico risparmio. Si evidenzia pertanto come con l’entrata in vigore del d. legisl. n. 303 del 2006 (e successivamente del d. legisl. n. 51 del 2007) la norma (l’art. 100-bis t.u.f.) risulti, rispetto al passato, totalmente stravolta nella struttura e nei presupposti applicativi, in modo che le forme di tutela riconosciute all’investitore retail ne escano rafforzate. Si passa, infatti, da una garanzia ex lege, molto circoscritta nel tempo e che poteva essere evitata mediante consegna di un semplice documento informativo, alla ben più grave nullità dei contratti con cui vengono alienati al risparmiatore prodotti privi di prospetto, cui inoltre si accompagna (o si sostituisce) il consueto rimedio risarcitorio.
2007
Viglione, Raffaele
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