Art. 255 - SOMMARIO: I. La fattispecie di abbandono, deposito o immissione di rifiuti (art. 255, comma 1): il soggetto attivo. I.1. La condotta. − I.2. L’elemento soggettivo. − 1.3. Il trattamento sanzionatorio e l’ipotesi attenuata di cui all’art. 255, comma 1, seconda parte. − II. L’inosservanza dell’art. 231, comma 5, in tema di demolizione dei veicoli fuori uso (art. 255, comma 2). − III. Gli illeciti descritti dall’art. 255, comma 3. − III.1. Il mancato rispetto dell’ordinanza di cui all’art. 192, comma 3. − III.2. L’inosservanza dell’obbligo di separazione dei rifiuti illecitamente miscelati di cui all’art. 187, comma 3. − III.3. Il trattamento sanzionatorio. Art. 256 - SOMMARIO: SEZIONE I. L’art. 265, comma 1: I. L’art. 256, comma 1, come norma cardine dell’impianto sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti. – II. Le diverse attività di gestione dei rifiuti menzionate dall’art. 256, comma 1, ed i relativi procedimenti amministrativi di controllo. – III. L’oggetto materiale del reato. – IV. I provvedimenti abilitativi della pubblica amministrazione nella struttura della fattispecie incriminatrice. – V. Il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti: le ordinanze contingibili ed urgenti. − VI. L’elemento soggettivo. – VII. Il momento perfezionativo del reato. – VIII. Il concorso di persone nel reato. – IX. Il trattamento sanzionatorio.¬¬ – SEZIONE II. L’art. 256, comma 2: I. Il soggetto attivo del reato. – II. La condotta. – III. L’oggetto materiale. – IV. I rapporti tra l’illecito sanzionato dall’art. 256, comma 2, e l’inosservanza dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi sanzionata dall’art. 255, comma 2. – V. L’elemento soggettivo. – VI. Il concorso di persone nel reato.− VII. Il trattamento sanzionatorio. – SEZIONE III. L’art. 256, comma 3: I. La discarica abusiva come forma particolare di gestione illecita dei rifiuti. − II. La disciplina introdotta dal d.lg. 36 del 2003 in materia di discariche. – III. La fattispecie contemplata dall’art. 256, comma 3: il soggetto attivo. – IV. La duplice forma di estrinsecazione della condotta: realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata. – V. La natura istantanea o permanente dell’illecito. – VI. L’elemento soggettivo. – VII. Il concorso di persone nel reato. – VIII. Il trattamento sanzionatorio. – SEZIONE IV. L’art. 256, comma 4: : I. Il soggetto attivo. – II. La condotta.– III. L’elemento soggettivo. – IV. Il trattamento sanzionatorio. SEZIONE V. L’art. 256, comma 5: I. Il soggetto attivo e la condotta. – II. L’obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti illecitamente miscelati. – III. Il trattamento sanzionatorio. − SEZIONE VI. L’art. 256, comma 6: I. L’art. 256, comma 6, come norma sanzionatoria della disciplina in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. – II. La disciplina dettata dall’abrogato art. 45 d.lg. 22 del 1997. – III. L’abrogazione dell’art. 45 d.lg. 22 del 1997 e la conseguente delegificazione della materia: problemi di legittimità costituzionale. – IV. La nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. – V. Il trattamento sanzionatorio dell’illecito contemplato dall’art. 256, comma 6. – SEZIONE VII. L’art. 256, commi , 8 e 9: I. Gli illeciti amministrativi contemplati dall’art. 256, commi 7, 8, 9. – II. L’ipotesi di cui al comma 7. − III. L’illecito di cui al comma 8. − IV. L’ipotesi attenuata di cui al comma 9. Art. 257 - SOMMARIO: I. La genesi della fattispecie di omessa bonifica dei siti inquinati. − II. L’abrogata ipotesi di cui all’art. 51 bis d.lg. 22 del 1997. − III. Il restyling apportato alla fattispecie di omessa bonifica dall’art. 257, comma 1, prima parte. − ¬IV. L’illecito di omessa comunicazione descritto dall’art. 257, comma 1, seconda parte. − V. L’ipotesi aggravata prevista dall’art. 257, comma 2. ¬− VI. La sospensione condizionale della pena “condizionata” (art. 257, comma 3). − VII. La causa di non punibilità introdotta dall’art. 257, comma 4. Art. 258 - SOMMARIO: I. La molteplicità di illeciti contemplati dall’art. 258 d.lg. 152 del 2006. – II. La violazione dell’obbligo di comunicazione annuale al catasto (art. 258, comma 1). – III. La violazione dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (art. 258, comma 2). – III.1. Le ipotesi attenuate descritte dall’art. 258, commi 3 e 5. – IV. La natura eterogenea degli illeciti descritti dall’art. 258, comma 4. – IV.1. Il trasporto di rifiuti in mancanza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti (art. 258, comma 4, prima parte). – IV.2. La predisposizione e l’uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni (art. 258, comma 4, seconda parte). – V. L’ipotesi attenuata descritta dall’art. 258, comma 5, prima parte. – VI. Il mancato invio alle autorità competenti e la mancata conservazione dei registri o del formulario (art. 258, comma 5, ultima parte). Art. 269 - SOMMARIO : I. Il trasporto transfrontaliero di rifiuti: la disciplina predisposta dal Regolamento CEE 259 del 1993 e la nuova disciplina dettata dal Regolamento CE 1013 del 2006. – II. L’art. 259 d.lg. 152 del 2006 come norma sanzionatoria della disciplina comunitaria: problemi in termini di legalità. – III. I “nuovi” problemi connessi all’abrogazione del Regolamento CEE 259 del 1993. − IV. La fattispecie descritta dall’art. 259 d.lg. 152 del 2006. − V. La natura giuridica e l’ambito di applicazione della confisca prevista per il traffico ed il trasporto illeciti di rifiuti (art. 259, comma 2). – VI. I rapporti con altri illeciti in materia di traffico o trasporto illecito di rifiuti: rinvio.

Commento agli artt. 254-259 d.lg. 152 del 2006

BERNASCONI, Costanza
2007

Abstract

Art. 255 - SOMMARIO: I. La fattispecie di abbandono, deposito o immissione di rifiuti (art. 255, comma 1): il soggetto attivo. I.1. La condotta. − I.2. L’elemento soggettivo. − 1.3. Il trattamento sanzionatorio e l’ipotesi attenuata di cui all’art. 255, comma 1, seconda parte. − II. L’inosservanza dell’art. 231, comma 5, in tema di demolizione dei veicoli fuori uso (art. 255, comma 2). − III. Gli illeciti descritti dall’art. 255, comma 3. − III.1. Il mancato rispetto dell’ordinanza di cui all’art. 192, comma 3. − III.2. L’inosservanza dell’obbligo di separazione dei rifiuti illecitamente miscelati di cui all’art. 187, comma 3. − III.3. Il trattamento sanzionatorio. Art. 256 - SOMMARIO: SEZIONE I. L’art. 265, comma 1: I. L’art. 256, comma 1, come norma cardine dell’impianto sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti. – II. Le diverse attività di gestione dei rifiuti menzionate dall’art. 256, comma 1, ed i relativi procedimenti amministrativi di controllo. – III. L’oggetto materiale del reato. – IV. I provvedimenti abilitativi della pubblica amministrazione nella struttura della fattispecie incriminatrice. – V. Il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti: le ordinanze contingibili ed urgenti. − VI. L’elemento soggettivo. – VII. Il momento perfezionativo del reato. – VIII. Il concorso di persone nel reato. – IX. Il trattamento sanzionatorio.¬¬ – SEZIONE II. L’art. 256, comma 2: I. Il soggetto attivo del reato. – II. La condotta. – III. L’oggetto materiale. – IV. I rapporti tra l’illecito sanzionato dall’art. 256, comma 2, e l’inosservanza dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi sanzionata dall’art. 255, comma 2. – V. L’elemento soggettivo. – VI. Il concorso di persone nel reato.− VII. Il trattamento sanzionatorio. – SEZIONE III. L’art. 256, comma 3: I. La discarica abusiva come forma particolare di gestione illecita dei rifiuti. − II. La disciplina introdotta dal d.lg. 36 del 2003 in materia di discariche. – III. La fattispecie contemplata dall’art. 256, comma 3: il soggetto attivo. – IV. La duplice forma di estrinsecazione della condotta: realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata. – V. La natura istantanea o permanente dell’illecito. – VI. L’elemento soggettivo. – VII. Il concorso di persone nel reato. – VIII. Il trattamento sanzionatorio. – SEZIONE IV. L’art. 256, comma 4: : I. Il soggetto attivo. – II. La condotta.– III. L’elemento soggettivo. – IV. Il trattamento sanzionatorio. SEZIONE V. L’art. 256, comma 5: I. Il soggetto attivo e la condotta. – II. L’obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti illecitamente miscelati. – III. Il trattamento sanzionatorio. − SEZIONE VI. L’art. 256, comma 6: I. L’art. 256, comma 6, come norma sanzionatoria della disciplina in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. – II. La disciplina dettata dall’abrogato art. 45 d.lg. 22 del 1997. – III. L’abrogazione dell’art. 45 d.lg. 22 del 1997 e la conseguente delegificazione della materia: problemi di legittimità costituzionale. – IV. La nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. – V. Il trattamento sanzionatorio dell’illecito contemplato dall’art. 256, comma 6. – SEZIONE VII. L’art. 256, commi , 8 e 9: I. Gli illeciti amministrativi contemplati dall’art. 256, commi 7, 8, 9. – II. L’ipotesi di cui al comma 7. − III. L’illecito di cui al comma 8. − IV. L’ipotesi attenuata di cui al comma 9. Art. 257 - SOMMARIO: I. La genesi della fattispecie di omessa bonifica dei siti inquinati. − II. L’abrogata ipotesi di cui all’art. 51 bis d.lg. 22 del 1997. − III. Il restyling apportato alla fattispecie di omessa bonifica dall’art. 257, comma 1, prima parte. − ¬IV. L’illecito di omessa comunicazione descritto dall’art. 257, comma 1, seconda parte. − V. L’ipotesi aggravata prevista dall’art. 257, comma 2. ¬− VI. La sospensione condizionale della pena “condizionata” (art. 257, comma 3). − VII. La causa di non punibilità introdotta dall’art. 257, comma 4. Art. 258 - SOMMARIO: I. La molteplicità di illeciti contemplati dall’art. 258 d.lg. 152 del 2006. – II. La violazione dell’obbligo di comunicazione annuale al catasto (art. 258, comma 1). – III. La violazione dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (art. 258, comma 2). – III.1. Le ipotesi attenuate descritte dall’art. 258, commi 3 e 5. – IV. La natura eterogenea degli illeciti descritti dall’art. 258, comma 4. – IV.1. Il trasporto di rifiuti in mancanza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti (art. 258, comma 4, prima parte). – IV.2. La predisposizione e l’uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni (art. 258, comma 4, seconda parte). – V. L’ipotesi attenuata descritta dall’art. 258, comma 5, prima parte. – VI. Il mancato invio alle autorità competenti e la mancata conservazione dei registri o del formulario (art. 258, comma 5, ultima parte). Art. 269 - SOMMARIO : I. Il trasporto transfrontaliero di rifiuti: la disciplina predisposta dal Regolamento CEE 259 del 1993 e la nuova disciplina dettata dal Regolamento CE 1013 del 2006. – II. L’art. 259 d.lg. 152 del 2006 come norma sanzionatoria della disciplina comunitaria: problemi in termini di legalità. – III. I “nuovi” problemi connessi all’abrogazione del Regolamento CEE 259 del 1993. − IV. La fattispecie descritta dall’art. 259 d.lg. 152 del 2006. − V. La natura giuridica e l’ambito di applicazione della confisca prevista per il traffico ed il trasporto illeciti di rifiuti (art. 259, comma 2). – VI. I rapporti con altri illeciti in materia di traffico o trasporto illecito di rifiuti: rinvio.
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