SOMMARIO: I. Considerazioni introduttive. ¬− II. Lo scarico di acque reflue industriali in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 137, comma 1). II. 1. Le condotte vietate. – II. 2. Il concetto di scarico di acque reflue industriali. – II. 3. Il soggetto attivo. – II. 4. L’autorizzazione allo scarico. – II. 5. L’elemento soggettivo. – II. 6. Le conseguenze sanzionatorie. − III. Lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza della prescritta autorizzazione (art. 137, comma 2). – IV. Lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione o dell’autorità competente (art. 137, comma 3). ¬¬– V. La violazione delle prescrizioni relative all’installazione e alla gestione dei controlli in automatico. La mancata conservazione dei risultati dei controlli (art. 137, comma 4). – VI. Lo scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari (art. 137, comma 5). La condotta vietata. ¬– VI. 1. Il riferimento alle “sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5”. ¬– VI. 2 Le modalità di effettuazione dei campionamenti. ¬–¬ VI. 3. L’elemento soggettivo. – VI. 4. Il trattamento sanzionatorio. ¬– VII. L’inosservanza da parte del gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane dei limiti tabellari (art. 137, comma 6). – VIII. La violazione da parte del gestore del servizio idrico integrato degli obblighi di comunicazione e di osservanza di prescrizioni e divieti (art. 137, comma 7). – IX. L’impedimento da parte del titolare dello scarico dell’accesso agli addetti ai controlli (art. 137, comma 8). – X. La violazione della disciplina regionale in tema di acque di prima pioggia e di lavaggio (art. 137, comma 9). – XI. L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità adottati in casi peculiari per la tutela delle acque idonee alla vita dei pesci (art. 137, comma 10). ¬– XII. La violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11). – XIII. La violazione delle prescrizioni assunte per la tutela delle acque destinate alla vita dei molluschi (art. 137, comma 12). – XIV. Lo scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13). – XV. La fertirrigazione vietata (art. 137, comma 14).

Commento all'art. 137 d.lg. 152 del 2006

BERNASCONI, Costanza
2007

Abstract

SOMMARIO: I. Considerazioni introduttive. ¬− II. Lo scarico di acque reflue industriali in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 137, comma 1). II. 1. Le condotte vietate. – II. 2. Il concetto di scarico di acque reflue industriali. – II. 3. Il soggetto attivo. – II. 4. L’autorizzazione allo scarico. – II. 5. L’elemento soggettivo. – II. 6. Le conseguenze sanzionatorie. − III. Lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza della prescritta autorizzazione (art. 137, comma 2). – IV. Lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione o dell’autorità competente (art. 137, comma 3). ¬¬– V. La violazione delle prescrizioni relative all’installazione e alla gestione dei controlli in automatico. La mancata conservazione dei risultati dei controlli (art. 137, comma 4). – VI. Lo scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari (art. 137, comma 5). La condotta vietata. ¬– VI. 1. Il riferimento alle “sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5”. ¬– VI. 2 Le modalità di effettuazione dei campionamenti. ¬–¬ VI. 3. L’elemento soggettivo. – VI. 4. Il trattamento sanzionatorio. ¬– VII. L’inosservanza da parte del gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane dei limiti tabellari (art. 137, comma 6). – VIII. La violazione da parte del gestore del servizio idrico integrato degli obblighi di comunicazione e di osservanza di prescrizioni e divieti (art. 137, comma 7). – IX. L’impedimento da parte del titolare dello scarico dell’accesso agli addetti ai controlli (art. 137, comma 8). – X. La violazione della disciplina regionale in tema di acque di prima pioggia e di lavaggio (art. 137, comma 9). – XI. L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità adottati in casi peculiari per la tutela delle acque idonee alla vita dei pesci (art. 137, comma 10). ¬– XII. La violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11). – XIII. La violazione delle prescrizioni assunte per la tutela delle acque destinate alla vita dei molluschi (art. 137, comma 12). – XIV. Lo scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13). – XV. La fertirrigazione vietata (art. 137, comma 14).
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