Recenti orientamenti giurisprudenziali, nell’intento di conferire maggiore effettività alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, hanno fatto leva su alcuni rimedi previsti dall’ordinamento processuale per infirmare le decisioni giudicate «inique» dall’organo sopranazionale. L’attuale configurazione degli istituti invocati non sembra tuttavia compatibile con le prospettate soluzioni interpretative: da un lato il concetto di conflitto logico tra giudicati (art. 630 lett. a c.p.p.) appare impropriamente richiamato nel caso di specie, malgrado il tentativo di riportare gli accertamenti della Corte alla categoria dei «fatti processuali»; dall’altro l’invalidità del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) si ricollega a specifiche violazioni procedurali, al di fuori delle quali non è concesso di travolgere l’autorità del giudicato. Ciò vale a fortiori allorquando le censure dei giudici europei abbiano investito direttamente le previsioni normative, il cui tenore venga giudicato in contrasto con i principi della Convenzione. SOMMARIO: 1. Accertata iniquità del processo e riapertura del giudizio: le spinte della giurisprudenza. _ 2. La revisione come strumento inidoneo a porre rimedio ai vizi di procedura. - 3. 3. Gli sbarramenti previsti per l’incidente di esecuzione e la loro ragion d’essere. 4. Difetti della normativa processuale e impermeabilità del giudicato.

Corte europea e iniquità del giudicato penale. L’inidoneità dei rimedi individuati dalla giurisprudenza

CARNEVALE, Stefania
2007

Abstract

Recenti orientamenti giurisprudenziali, nell’intento di conferire maggiore effettività alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, hanno fatto leva su alcuni rimedi previsti dall’ordinamento processuale per infirmare le decisioni giudicate «inique» dall’organo sopranazionale. L’attuale configurazione degli istituti invocati non sembra tuttavia compatibile con le prospettate soluzioni interpretative: da un lato il concetto di conflitto logico tra giudicati (art. 630 lett. a c.p.p.) appare impropriamente richiamato nel caso di specie, malgrado il tentativo di riportare gli accertamenti della Corte alla categoria dei «fatti processuali»; dall’altro l’invalidità del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) si ricollega a specifiche violazioni procedurali, al di fuori delle quali non è concesso di travolgere l’autorità del giudicato. Ciò vale a fortiori allorquando le censure dei giudici europei abbiano investito direttamente le previsioni normative, il cui tenore venga giudicato in contrasto con i principi della Convenzione. SOMMARIO: 1. Accertata iniquità del processo e riapertura del giudizio: le spinte della giurisprudenza. _ 2. La revisione come strumento inidoneo a porre rimedio ai vizi di procedura. - 3. 3. Gli sbarramenti previsti per l’incidente di esecuzione e la loro ragion d’essere. 4. Difetti della normativa processuale e impermeabilità del giudicato.
2007
Carnevale, Stefania
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