SOMMARIO: SEZIONE I. Importanza e complessità del tema della legalità penale europea. — 1. La scarsa attenzione tradizionalmente riservata alle questioni concernenti la legalità penale in prospettiva europea. — 1.1. Lo specifico oggetto della trattazione: il principio di riserva di legge al vaglio dei testi penali di derivazione CE. — 2. Le ragioni dell’attuale rilevanza assunta dal tema della legalità penale in prospettiva europea. — 2.1. L’esplicita previsione di una competenza penale UE nel Trattato costituzionale del 2004. — 2.2. L’incerto futuro del Trattato costituzionale europeo e l’eventuale revisione delle sue norme sull’esercizio delle competenze dell’Unione. — 2.3. Il recente riconoscimento per via giurisprudenziale degli obblighi comunitari di incriminazione. — 3. Le cause del difficile approccio al tema della legalità in ambito europeo. — 3.1. L’eterogeneità dei modelli legalistici nazionali. — 3.2. L’assenza nei trattati europei di un principio scritto di legalità. SEZIONE II. Il principio di legalità penale nel diritto europeo. Sua genesi e suoi sviluppi all’interno dei “principi di diritto non scritto”. — 4. Il principio di legalità nel quadro dei principi di diritto comunitario non scritto ricavati a partire dai trattati internazionali e dalle Costituzioni dei Paesi membri. — 4.1. La legalità comunitaria alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. — 4.1.1. La penuria di sentenze della Corte di giustizia in tema di legalità facenti esplicito richiamo all’art. 7 CEDU e le sue possibili ragioni. — 4.1.2. Preambolo sul ruolo marginale svolto dai giudici di Lussemburgo rispetto ai giudici di Strasburgo negli sviluppi interpretativi dell’art. 7 CEDU. — 4.1.2.1. Il principio di legalità penale nella CEDU e la sua implementazione da parte degli organi di Strasburgo. — 4.1.2.2. Il principio di legalità ex art. 7 CEDU e la sua deludente recezione da parte degli organi di Lussemburgo.— 4.1.2.3. Spunti sulle possibili ragioni della limitata portata pratica riconosciuta dalla Corte di giustizia al principio di legalità penale di cui all’art. 7 CEDU. — 4.2. Il principio di legalità penale europea alla luce delle tradizioni costituzionali degli Stati membri. L’incidenza su di esso dei diversi criteri di recepimento dei diritti fondamentali in ambito comunitario. — 4.2.1. Il criterio del maximum standard. Suoi fondamenti teorici, suoi aspetti problematici e sue possibili ricadute sul principio di legalità. — 4.2.2. I criteri dell’orientamento prevalente e della better law: pregi, difetti e conseguenze sul principio di legalità. — 4.2.3. Il criterio del minimo denominatore comune. Suo apparente fondamento normativo, sue controindicazioni sul piano funzionale e sue ricadute in tema di legalità. — 4.2.4. I possibili sviluppi del principio “europeo” di legalità penale. Il loro eventuale impatto sulla (futura) normativa penale sovrastatuale e sulle norme nazionali di trasposizione a carattere penale. — 4.2.5. La mancata implementazione da parte degli organi di Lussemburgo della legalità penale europea a partire dalle tradizioni costituzionali.

"Riserva di legge" e fonti europee in materia penale

BERNARDI, Alessandro
2006

Abstract

SOMMARIO: SEZIONE I. Importanza e complessità del tema della legalità penale europea. — 1. La scarsa attenzione tradizionalmente riservata alle questioni concernenti la legalità penale in prospettiva europea. — 1.1. Lo specifico oggetto della trattazione: il principio di riserva di legge al vaglio dei testi penali di derivazione CE. — 2. Le ragioni dell’attuale rilevanza assunta dal tema della legalità penale in prospettiva europea. — 2.1. L’esplicita previsione di una competenza penale UE nel Trattato costituzionale del 2004. — 2.2. L’incerto futuro del Trattato costituzionale europeo e l’eventuale revisione delle sue norme sull’esercizio delle competenze dell’Unione. — 2.3. Il recente riconoscimento per via giurisprudenziale degli obblighi comunitari di incriminazione. — 3. Le cause del difficile approccio al tema della legalità in ambito europeo. — 3.1. L’eterogeneità dei modelli legalistici nazionali. — 3.2. L’assenza nei trattati europei di un principio scritto di legalità. SEZIONE II. Il principio di legalità penale nel diritto europeo. Sua genesi e suoi sviluppi all’interno dei “principi di diritto non scritto”. — 4. Il principio di legalità nel quadro dei principi di diritto comunitario non scritto ricavati a partire dai trattati internazionali e dalle Costituzioni dei Paesi membri. — 4.1. La legalità comunitaria alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. — 4.1.1. La penuria di sentenze della Corte di giustizia in tema di legalità facenti esplicito richiamo all’art. 7 CEDU e le sue possibili ragioni. — 4.1.2. Preambolo sul ruolo marginale svolto dai giudici di Lussemburgo rispetto ai giudici di Strasburgo negli sviluppi interpretativi dell’art. 7 CEDU. — 4.1.2.1. Il principio di legalità penale nella CEDU e la sua implementazione da parte degli organi di Strasburgo. — 4.1.2.2. Il principio di legalità ex art. 7 CEDU e la sua deludente recezione da parte degli organi di Lussemburgo.— 4.1.2.3. Spunti sulle possibili ragioni della limitata portata pratica riconosciuta dalla Corte di giustizia al principio di legalità penale di cui all’art. 7 CEDU. — 4.2. Il principio di legalità penale europea alla luce delle tradizioni costituzionali degli Stati membri. L’incidenza su di esso dei diversi criteri di recepimento dei diritti fondamentali in ambito comunitario. — 4.2.1. Il criterio del maximum standard. Suoi fondamenti teorici, suoi aspetti problematici e sue possibili ricadute sul principio di legalità. — 4.2.2. I criteri dell’orientamento prevalente e della better law: pregi, difetti e conseguenze sul principio di legalità. — 4.2.3. Il criterio del minimo denominatore comune. Suo apparente fondamento normativo, sue controindicazioni sul piano funzionale e sue ricadute in tema di legalità. — 4.2.4. I possibili sviluppi del principio “europeo” di legalità penale. Il loro eventuale impatto sulla (futura) normativa penale sovrastatuale e sulle norme nazionali di trasposizione a carattere penale. — 4.2.5. La mancata implementazione da parte degli organi di Lussemburgo della legalità penale europea a partire dalle tradizioni costituzionali.
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