La legge 20 febbraio 2006, n. 46, nell’introdurre significative modifiche al sistema delle impugnazioni penali, rimaneggia frettolosamente l’art. 576 c.p.p., dedicato alle facoltà di critica della parte civile. Se l’intento del legislatore era quello di mantenere immutate per il danneggiato dal reato le originarie possibilità di gravame, preservandolo dalle limitazioni contestualmente imposte al pubblico ministero, la riforma è sfociata in un prodotto normativo ambiguo, che getta fondati dubbi sulla stessa sopravvivenza del potere di appello della parte civile: i compilatori hanno asportato dall’art. 576 c.p.p. il riferimento al «mezzo previsto per il pubblico ministero», senza realizzare che l’operazione non si limitava a svincolare i poteri del danneggiato da quelli della parte pubblica, ma rischiava di abbattere uno degli architravi su cui si regge l’intera struttura delle impugnazioni della parte civile. A quell’inciso, difatti, era affidato il fondamentale compito di determinare gli strumenti con cui il soggetto leso dal reato può far valere le sue doglianze. Ne consegue che la disposizione in esame omette oggi d’individuarli, con effetti che occorre attentamente valutare. L’inavveduto intervento legislativo, difatti, ha subito dato adito ad interpretazioni radicalmente divergenti, portando la tematica delle facoltà di impugnare spettanti alla parte civile in primissimo piano. La vicenda costringe così l’interprete ad esplorare due temi cruciali, da tempo trascurati: quella del peso che riveste la volontà del legislatore nell’interpretazione di un testo normativo e quella della valenza e degli effetti del principio di tassatività. Sommario: 1. L’impugnazione della parte civile nei lavori preparatori: tappe e infortuni di un percorso travagliato. – 2. Principio di tassatività e interpretazione conforme allo scopo del legislatore. – 3. La sopravvivenza del ricorso per cassazione nell’ottica dei rapporti tra i profili «oggettivi» e «soggettivi» del principio di tassatività. – 4. La perdita della potestà di appello e le ricadute sul sistema delle impugnazioni. – 5. La compatibilità del nuovo assetto con le fonti sovraordinate.– 6. (segue) La legittimità delle limitazioni introdotte in materia di giudizio abbreviato. – 7. I meccanismi di compensazione ricavabili dal sistema: riqualificazione dell’appello, conversione del ricorso e principio di immanenza.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento (l. 20 febbraio 2006, n. 46). Commento all'art. 6

CARNEVALE, Stefania
2007

Abstract

La legge 20 febbraio 2006, n. 46, nell’introdurre significative modifiche al sistema delle impugnazioni penali, rimaneggia frettolosamente l’art. 576 c.p.p., dedicato alle facoltà di critica della parte civile. Se l’intento del legislatore era quello di mantenere immutate per il danneggiato dal reato le originarie possibilità di gravame, preservandolo dalle limitazioni contestualmente imposte al pubblico ministero, la riforma è sfociata in un prodotto normativo ambiguo, che getta fondati dubbi sulla stessa sopravvivenza del potere di appello della parte civile: i compilatori hanno asportato dall’art. 576 c.p.p. il riferimento al «mezzo previsto per il pubblico ministero», senza realizzare che l’operazione non si limitava a svincolare i poteri del danneggiato da quelli della parte pubblica, ma rischiava di abbattere uno degli architravi su cui si regge l’intera struttura delle impugnazioni della parte civile. A quell’inciso, difatti, era affidato il fondamentale compito di determinare gli strumenti con cui il soggetto leso dal reato può far valere le sue doglianze. Ne consegue che la disposizione in esame omette oggi d’individuarli, con effetti che occorre attentamente valutare. L’inavveduto intervento legislativo, difatti, ha subito dato adito ad interpretazioni radicalmente divergenti, portando la tematica delle facoltà di impugnare spettanti alla parte civile in primissimo piano. La vicenda costringe così l’interprete ad esplorare due temi cruciali, da tempo trascurati: quella del peso che riveste la volontà del legislatore nell’interpretazione di un testo normativo e quella della valenza e degli effetti del principio di tassatività. Sommario: 1. L’impugnazione della parte civile nei lavori preparatori: tappe e infortuni di un percorso travagliato. – 2. Principio di tassatività e interpretazione conforme allo scopo del legislatore. – 3. La sopravvivenza del ricorso per cassazione nell’ottica dei rapporti tra i profili «oggettivi» e «soggettivi» del principio di tassatività. – 4. La perdita della potestà di appello e le ricadute sul sistema delle impugnazioni. – 5. La compatibilità del nuovo assetto con le fonti sovraordinate.– 6. (segue) La legittimità delle limitazioni introdotte in materia di giudizio abbreviato. – 7. I meccanismi di compensazione ricavabili dal sistema: riqualificazione dell’appello, conversione del ricorso e principio di immanenza.
2007
Carnevale, Stefania
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