Il contributo propone un’analisi comparata tra l’esperienza italiana e quella argentina – con particolare riferimento alla Provincia di Buenos Aires – in materia di partecipazione dell’imputato detenuto al processo penale mediante videoconferenza. Muovendo da una ricostruzione storico-normativa, si sottolinea come nei due ordinamenti l’istituto presenti origini e sviluppi profondamente diversi: in Italia, la partecipazione a distanza nasce nel contesto emergenziale della lotta alla criminalità organizzata negli anni Novanta, per poi consolidarsi come regola strutturale; nella Provincia di Buenos Aires, invece, l’uso della videoconferenza si afferma più recentemente, attraverso risoluzioni della Suprema Corte, inizialmente giustificate da esigenze organizzative ed efficientistiche. Significativo è il parallelismo tra la scelta operata dalla Suprema Corte bonaerense nel 2019 e quella introdotta in Italia dalla “Riforma Orlando” nel 2017, entrambe fondate sulla trasformazione della partecipazione a distanza del detenuto da eccezione a regola. L’analisi si sofferma quindi sull’accelerazione impressa dalla pandemia da Covid-19, che ha generalizzato il ricorso alle udienze da remoto in entrambi i sistemi, incidendo anche su atti strettamente connessi al controllo giudiziale della privazione della libertà. A partire da questo quadro, si evidenzia come l’espansione della partecipazione a distanza incida su tre snodi fondamentali del giusto processo: il principio di legalità nella disciplina delle forme del giudizio, l’effettività del controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà e la pienezza del diritto di difesa nel contraddittorio. Nonostante le differenti traiettorie storiche, le dottrine dei due Paesi convergono in molte delle principali obiezioni di principio, facendo emergere una sorprendente comunanza di preoccupazioni sul piano delle garanzie fondamentali. Alla luce di tali criticità, si prospetta la necessità di ricondurre l’utilizzo della videoconferenza entro una logica di stretta eccezionalità, fondata su una presunzione contraria alla partecipazione da remoto del detenuto e sull’esigenza che il suo eventuale consenso al mezzo tecnologico sia libero, informato e inequivoco, espresso con adeguate garanzie difensive.
La partecipazione dell'imputato detenuto al processo tramite videoconferenza: un'analisi comparata con la Provincia di Buenos Aires
Tronchin
2026
Abstract
Il contributo propone un’analisi comparata tra l’esperienza italiana e quella argentina – con particolare riferimento alla Provincia di Buenos Aires – in materia di partecipazione dell’imputato detenuto al processo penale mediante videoconferenza. Muovendo da una ricostruzione storico-normativa, si sottolinea come nei due ordinamenti l’istituto presenti origini e sviluppi profondamente diversi: in Italia, la partecipazione a distanza nasce nel contesto emergenziale della lotta alla criminalità organizzata negli anni Novanta, per poi consolidarsi come regola strutturale; nella Provincia di Buenos Aires, invece, l’uso della videoconferenza si afferma più recentemente, attraverso risoluzioni della Suprema Corte, inizialmente giustificate da esigenze organizzative ed efficientistiche. Significativo è il parallelismo tra la scelta operata dalla Suprema Corte bonaerense nel 2019 e quella introdotta in Italia dalla “Riforma Orlando” nel 2017, entrambe fondate sulla trasformazione della partecipazione a distanza del detenuto da eccezione a regola. L’analisi si sofferma quindi sull’accelerazione impressa dalla pandemia da Covid-19, che ha generalizzato il ricorso alle udienze da remoto in entrambi i sistemi, incidendo anche su atti strettamente connessi al controllo giudiziale della privazione della libertà. A partire da questo quadro, si evidenzia come l’espansione della partecipazione a distanza incida su tre snodi fondamentali del giusto processo: il principio di legalità nella disciplina delle forme del giudizio, l’effettività del controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà e la pienezza del diritto di difesa nel contraddittorio. Nonostante le differenti traiettorie storiche, le dottrine dei due Paesi convergono in molte delle principali obiezioni di principio, facendo emergere una sorprendente comunanza di preoccupazioni sul piano delle garanzie fondamentali. Alla luce di tali criticità, si prospetta la necessità di ricondurre l’utilizzo della videoconferenza entro una logica di stretta eccezionalità, fondata su una presunzione contraria alla partecipazione da remoto del detenuto e sull’esigenza che il suo eventuale consenso al mezzo tecnologico sia libero, informato e inequivoco, espresso con adeguate garanzie difensive.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


