Il problema della responsabilità da intelligenza artificiale non consiste soltanto nell'individuare chi abbia materialmente prodotto un output dannoso, ma nel comprendere chi abbia costruito, configurato, mantenuto o sfruttato l'ambiente computazionale entro cui quel danno è diventato prevedibile, opaco, difficilmente contestabile o economicamente conveniente. Il saggio sostiene che le categorie classiche della responsabilità civile – colpa, responsabilità oggettiva, responsabilità da prodotto, presunzioni probatorie e concorso di responsabili – non devono essere abbandonate, ma neppure possono essere applicate isolatamente. Il residuo più difficile è costituito dal danno che non deriva da un guasto del sistema, ma dal modo in cui il sistema è progettato e inserito in un'organizzazione. Per tale residuo viene proposta la nozione di colpa di architettura: non come fattispecie autonoma o responsabilità oggettiva mascherata, bensì come criterio dogmatico di imputazione della colpa nei casi in cui il rischio sia incorporato nella configurazione tecnica, procedurale o organizzativa dell'ambiente digitale. La categoria è distinta dalla mera compliance regolatoria, dalla product liability, dall'art. 2050 c.c., dall'art. 2087 c.c. e dalla colpa organizzativa tradizionale; essa opera solo in presenza di potere effettivo di architettura, rischio di classe prevedibile, presidio ragionevolmente esigibile, difetto architetturale, nesso causalmente rilevante e possibilità proporzionata di prevenzione o mitigazione.

Colpa di architettura e responsabilità da intelligenza artificiale. Causalità algoritmica, compliance europea e imputazione del rischio computazionale

Enrico MAESTRI
Primo
2026

Abstract

Il problema della responsabilità da intelligenza artificiale non consiste soltanto nell'individuare chi abbia materialmente prodotto un output dannoso, ma nel comprendere chi abbia costruito, configurato, mantenuto o sfruttato l'ambiente computazionale entro cui quel danno è diventato prevedibile, opaco, difficilmente contestabile o economicamente conveniente. Il saggio sostiene che le categorie classiche della responsabilità civile – colpa, responsabilità oggettiva, responsabilità da prodotto, presunzioni probatorie e concorso di responsabili – non devono essere abbandonate, ma neppure possono essere applicate isolatamente. Il residuo più difficile è costituito dal danno che non deriva da un guasto del sistema, ma dal modo in cui il sistema è progettato e inserito in un'organizzazione. Per tale residuo viene proposta la nozione di colpa di architettura: non come fattispecie autonoma o responsabilità oggettiva mascherata, bensì come criterio dogmatico di imputazione della colpa nei casi in cui il rischio sia incorporato nella configurazione tecnica, procedurale o organizzativa dell'ambiente digitale. La categoria è distinta dalla mera compliance regolatoria, dalla product liability, dall'art. 2050 c.c., dall'art. 2087 c.c. e dalla colpa organizzativa tradizionale; essa opera solo in presenza di potere effettivo di architettura, rischio di classe prevedibile, presidio ragionevolmente esigibile, difetto architetturale, nesso causalmente rilevante e possibilità proporzionata di prevenzione o mitigazione.
2026
Maestri, Enrico
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