La Direttiva n. 2000/78 dev’essere interpretata: a) nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica al lavoratore caregiver che fornisce al figlio disabile l’assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure; b) nel senso che il datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del divieto di discriminazione indiretta «per associazione», ad adottare accomodamenti ragionevoli nei confronti di detto lavoratore caregiver, purché tali soluzioni non impongano un onere sproporzionato al datore.
Caregiver, discriminazioni e accomodamenti ragionevoli dopo la sentenza Bervidi della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 11.9.2025, C‑38/24, Prima S.)
Gualandi Sofia
Primo
2026
Abstract
La Direttiva n. 2000/78 dev’essere interpretata: a) nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica al lavoratore caregiver che fornisce al figlio disabile l’assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure; b) nel senso che il datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del divieto di discriminazione indiretta «per associazione», ad adottare accomodamenti ragionevoli nei confronti di detto lavoratore caregiver, purché tali soluzioni non impongano un onere sproporzionato al datore.File in questo prodotto:
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