Laddove il mutuo ipotecario non sia destinato a creare effettiva disponibilità finanziaria a favore del mutuatario, il ripianamento da parte della banca di un debito del cliente a mezzo di nuovo credito sostanzia un’operazione di natura meramente contabile che non può inquadrarsi come atto a titolo oneroso. È, quindi, ammesso al passivo fallimentare come credito chirografo e non ipotecario il finanziamento bancario concesso per ripianare un debito preesistente. Si tratta infatti di un’operazione a titolo gratuito non assistita da privilegio.

Costituisce atto a titolo gratuito il mutuo ipotecario destinato ad estinguere un preesistente debito del mutuatario nei confronti del mutuante

nicola chiricallo
2020

Abstract

Laddove il mutuo ipotecario non sia destinato a creare effettiva disponibilità finanziaria a favore del mutuatario, il ripianamento da parte della banca di un debito del cliente a mezzo di nuovo credito sostanzia un’operazione di natura meramente contabile che non può inquadrarsi come atto a titolo oneroso. È, quindi, ammesso al passivo fallimentare come credito chirografo e non ipotecario il finanziamento bancario concesso per ripianare un debito preesistente. Si tratta infatti di un’operazione a titolo gratuito non assistita da privilegio.
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