Nei negozi di trasferimento di diritti reali e di locazione finanziaria di beni immobili, la circostanza che il titolo abilitativo alla costruzione sia stato rilasciato in violazione della normativa urbanistica, specie se in materia di distanze, non integra di per sé sola una ragione di nullità, poiché - pur dovendosi escludere una pregiudiziale amministrativa e, quindi, l'onere di previa impugnativa degli atti amministrativi presupposti - la sanzione ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001, da qualificarsi come nullità testuale, consegue alla mancata inclusione nell'atto negoziale degli estremi del titolo abilitativo, il quale deve essere realmente esistente e riferibile all'immobile, ma non anche alla illegittimità urbanistica sostanziale del bene.
L'irregolarità urbanistica dell'immobile non determina la nullità del contratto di locazione finanziaria
nicola chiricallo
2020
Abstract
Nei negozi di trasferimento di diritti reali e di locazione finanziaria di beni immobili, la circostanza che il titolo abilitativo alla costruzione sia stato rilasciato in violazione della normativa urbanistica, specie se in materia di distanze, non integra di per sé sola una ragione di nullità, poiché - pur dovendosi escludere una pregiudiziale amministrativa e, quindi, l'onere di previa impugnativa degli atti amministrativi presupposti - la sanzione ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001, da qualificarsi come nullità testuale, consegue alla mancata inclusione nell'atto negoziale degli estremi del titolo abilitativo, il quale deve essere realmente esistente e riferibile all'immobile, ma non anche alla illegittimità urbanistica sostanziale del bene.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


