– Inquadramento giuridico della fattispecie sotto il profilo oggettivo e soggettivo: negozio di vendita b-to-c avente ad oggetto un bene (mobile) acquistato da Tizio per “scopi misti” e applicabilità della disciplina consumeristica. – Presupposti, modalità di esercizio ed effetti giuridici del diritto di recesso (parziale) nei contratti conclusi a distanza ex artt. 52 ss. c. cons. – L’eccezione prevista dall’art. 59, comma 1, lett. c), c. cons. e la natura (asseritamente) “customizzata” della racchetta da tennis ordinata sul sito internet della società venditrice. – (Segue). Il concetto di “personalizzazione”. – Conseguenze, in termini di rimedi potenzialmente esperibili da parte del consumatore, dell’inosservanza dell’obbligo informativo sancito a carico del professionista dall’art. 49, comma 1, lett. m), c. cons. – (Segue). Il nuovo comma 15-bis dell’art. 27 c. cons. – Tesi della qualificazione soggettiva di Tizio alla stregua di un professionista: gli eventuali rimedi di diritto comune per reagire nei confronti del venditore. – (Segue). L’annullabilità del contratto per errore (ostativo) ex artt. 1427 ss. c.c. e il problema della sua (ir)riconoscibilità dall’altro contraente in caso di shopping online.
Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile. Tematiche trattate: diritto di recesso del consumatore nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali ai sensi degli artt. 52 ss. c. cons.
Gregorio Barison
2025
Abstract
– Inquadramento giuridico della fattispecie sotto il profilo oggettivo e soggettivo: negozio di vendita b-to-c avente ad oggetto un bene (mobile) acquistato da Tizio per “scopi misti” e applicabilità della disciplina consumeristica. – Presupposti, modalità di esercizio ed effetti giuridici del diritto di recesso (parziale) nei contratti conclusi a distanza ex artt. 52 ss. c. cons. – L’eccezione prevista dall’art. 59, comma 1, lett. c), c. cons. e la natura (asseritamente) “customizzata” della racchetta da tennis ordinata sul sito internet della società venditrice. – (Segue). Il concetto di “personalizzazione”. – Conseguenze, in termini di rimedi potenzialmente esperibili da parte del consumatore, dell’inosservanza dell’obbligo informativo sancito a carico del professionista dall’art. 49, comma 1, lett. m), c. cons. – (Segue). Il nuovo comma 15-bis dell’art. 27 c. cons. – Tesi della qualificazione soggettiva di Tizio alla stregua di un professionista: gli eventuali rimedi di diritto comune per reagire nei confronti del venditore. – (Segue). L’annullabilità del contratto per errore (ostativo) ex artt. 1427 ss. c.c. e il problema della sua (ir)riconoscibilità dall’altro contraente in caso di shopping online.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


