Il contraddittorio, costituisce un aspetto del più generale diritto di difesa e uno degli strumenti atti alla realizzazione di tale diritto. E’ disciplinato sia a livello interno (artt. 24 e 97 della Costituzione) che eurounitario (artt. 41, 47 e 48 della Carta di Nizza) allo scopo di garantire al diritto del contraddittorio tutela e affermazione. Con la legge n. 111 del 2023 e il successivo decreto delegato, viene data attuazione agli auspici della Corte costituzionale, che in due pronunce la n. 152/2018 e la n. 47/2023, ha evidenziato l’essenzialità del contraddittorio e ha invitato il legislatore a porre in essere disposizioni che prevedano l’applicazione dello stesso in via generalizzata atte alla realizzazione del giusto procedimento tributario. La revisione della L. 212 del 2000 il cd. Statuto dei diritti del contribuente, a 23 anni dalla sua entrata in vigore, rafforza garanzie e tutele, intervenendo sul contraddittorio, e di conseguenza sul diritto di difesa, con ben tre disposizioni: l’art. 4, comma 1, lettera e), la successiva lettera d), e l’art. 15, comma 1, lettera b). La finalità principale che il legislatore delegante si è posto è quella di superare il c.d. “doppio binario, (generatosi per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015) la distinzione tra accertamenti previo accesso e accertamenti “a tavolino”, rendendo indifferenti le modalità di controllo adottate al fine di generalizzare il contraddittorio, salvando i soli accertamenti “automatizzati” o “sostanzialmente automatizzati”, facendo venir meno ogni riferimento alla parzialità dell’avviso di accertamento attualmente prevista. L’ effettività del contraddittorio è garantita dalla delega fiscale, attraverso la previsione di un termine congruo a favore del contribuente per replicare alle conclusioni cui l’Amministrazione finanziaria è giunta al termine dell’attività istruttoria e l’obbligo di pronunciarsi espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente, rendendo l’atto conclusivo il frutto di un profondo convincimento maturato dall’Amministrazione sulla legittimità e sostenibilità della propria pretesa In Ultima la delega prevede il venir meno della “prova di resistenza”, che costituisce fonte di ulteriore contenzioso che la soppressione è finalizzata ad eliminare. Questo è il senso della “estensione del livello di maggior tutela” prevista dall’art. 12, comma 7 rendendo così di agevole accertamento la relativa violazione.

Il contraddittorio nel nuovo statuto dei diritti del contribuente

Valentina Passadore
2024

Abstract

Il contraddittorio, costituisce un aspetto del più generale diritto di difesa e uno degli strumenti atti alla realizzazione di tale diritto. E’ disciplinato sia a livello interno (artt. 24 e 97 della Costituzione) che eurounitario (artt. 41, 47 e 48 della Carta di Nizza) allo scopo di garantire al diritto del contraddittorio tutela e affermazione. Con la legge n. 111 del 2023 e il successivo decreto delegato, viene data attuazione agli auspici della Corte costituzionale, che in due pronunce la n. 152/2018 e la n. 47/2023, ha evidenziato l’essenzialità del contraddittorio e ha invitato il legislatore a porre in essere disposizioni che prevedano l’applicazione dello stesso in via generalizzata atte alla realizzazione del giusto procedimento tributario. La revisione della L. 212 del 2000 il cd. Statuto dei diritti del contribuente, a 23 anni dalla sua entrata in vigore, rafforza garanzie e tutele, intervenendo sul contraddittorio, e di conseguenza sul diritto di difesa, con ben tre disposizioni: l’art. 4, comma 1, lettera e), la successiva lettera d), e l’art. 15, comma 1, lettera b). La finalità principale che il legislatore delegante si è posto è quella di superare il c.d. “doppio binario, (generatosi per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015) la distinzione tra accertamenti previo accesso e accertamenti “a tavolino”, rendendo indifferenti le modalità di controllo adottate al fine di generalizzare il contraddittorio, salvando i soli accertamenti “automatizzati” o “sostanzialmente automatizzati”, facendo venir meno ogni riferimento alla parzialità dell’avviso di accertamento attualmente prevista. L’ effettività del contraddittorio è garantita dalla delega fiscale, attraverso la previsione di un termine congruo a favore del contribuente per replicare alle conclusioni cui l’Amministrazione finanziaria è giunta al termine dell’attività istruttoria e l’obbligo di pronunciarsi espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente, rendendo l’atto conclusivo il frutto di un profondo convincimento maturato dall’Amministrazione sulla legittimità e sostenibilità della propria pretesa In Ultima la delega prevede il venir meno della “prova di resistenza”, che costituisce fonte di ulteriore contenzioso che la soppressione è finalizzata ad eliminare. Questo è il senso della “estensione del livello di maggior tutela” prevista dall’art. 12, comma 7 rendendo così di agevole accertamento la relativa violazione.
2024
Passadore, Valentina
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