La Corte di Giustizia UE delinea i tratti essenziali dell’«accordo firmato» del passeggero di cui all’art. 7, par. 3, reg. (CE) n. 261/2004, previsto in caso di richiesta di rimborso del prezzo del biglietto aereo sotto forma di buono di viaggio, in relazione ad una procedura di rimborso online predisposta da un vettore aereo operativo nella quale il rimborso sotto forma di buono di viaggio é agevolato rispetto al rimborso in contanti, essendo quest’ultimo subordinato ad ulteriori passaggi (più gravosi per il consumatore), finendo così per sovvertire l’impianto del regolamento a scapito dei diritti dei passeggeri.
Cancellazione del volo, pagamento della «compensazione pecuniaria» mediante buoni viaggio e «accordo firmato» del passeggero
Diana Cascaval
2024
Abstract
La Corte di Giustizia UE delinea i tratti essenziali dell’«accordo firmato» del passeggero di cui all’art. 7, par. 3, reg. (CE) n. 261/2004, previsto in caso di richiesta di rimborso del prezzo del biglietto aereo sotto forma di buono di viaggio, in relazione ad una procedura di rimborso online predisposta da un vettore aereo operativo nella quale il rimborso sotto forma di buono di viaggio é agevolato rispetto al rimborso in contanti, essendo quest’ultimo subordinato ad ulteriori passaggi (più gravosi per il consumatore), finendo così per sovvertire l’impianto del regolamento a scapito dei diritti dei passeggeri.File in questo prodotto:
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