Il 10 settembre 2024, con sentenza resa in Grande Sezione, la Corte di giustizia si è pronunciata nelle cause riunite C‑29/22 P e C‑44/22 P, KS e KD contro Commissione europea, Consiglio e Servizio europeo per l’azione esterna. Nove sono gli Stati membri intervenuti a giudizio (assente l’Italia), a dimostrazione dell’enorme rilevanza della causa. La Corte di giustizia, infatti, è stata chiamata a pronunciarsi sui margini della propria giurisdizione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) che, come noto, gli art. 24 TUE e 275 TFUE negano in punta di principio, per tutelare al massimo la sovranità nazionale, fatte salve le varie eccezioni formulate negli ultimi anni dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia. La sentenza ora in commento aggiunge un’ulteriore tessera a questo mosaico e, per rilevanza e tempestività, è certamente destinata a costituire una pietra miliare nella giurisprudenza della Corte, sancendo che la giurisdizione in ambito PESC conosce l’unico limite dell’insindacabilità delle «questioni politiche o strategiche riguardanti la definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune». Questa breve nota ricostruisce l'iter logico della pronuncia, mettendo in particolare luce tre elementi di particolare interesse: l'ampiamento della tutela dei diritti dei singoli; l'emersione di una "political question doctrine" della Corte di giustizia; l'impatto di questa sentenza sui negoziati di adesione dell'UE alla CEDU

Verso l’adesione dell’Ue alla Cedu? L’ampliamento della giurisdizione in ambito PESC

Alberti J
2024

Abstract

Il 10 settembre 2024, con sentenza resa in Grande Sezione, la Corte di giustizia si è pronunciata nelle cause riunite C‑29/22 P e C‑44/22 P, KS e KD contro Commissione europea, Consiglio e Servizio europeo per l’azione esterna. Nove sono gli Stati membri intervenuti a giudizio (assente l’Italia), a dimostrazione dell’enorme rilevanza della causa. La Corte di giustizia, infatti, è stata chiamata a pronunciarsi sui margini della propria giurisdizione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) che, come noto, gli art. 24 TUE e 275 TFUE negano in punta di principio, per tutelare al massimo la sovranità nazionale, fatte salve le varie eccezioni formulate negli ultimi anni dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia. La sentenza ora in commento aggiunge un’ulteriore tessera a questo mosaico e, per rilevanza e tempestività, è certamente destinata a costituire una pietra miliare nella giurisprudenza della Corte, sancendo che la giurisdizione in ambito PESC conosce l’unico limite dell’insindacabilità delle «questioni politiche o strategiche riguardanti la definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune». Questa breve nota ricostruisce l'iter logico della pronuncia, mettendo in particolare luce tre elementi di particolare interesse: l'ampiamento della tutela dei diritti dei singoli; l'emersione di una "political question doctrine" della Corte di giustizia; l'impatto di questa sentenza sui negoziati di adesione dell'UE alla CEDU
2024
Alberti, J
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