Con la sentenza che si annota, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto per cui è da escludersi il carattere diffamatorio della pubblicazione che sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il “lettore medio”, intendendo con tale ultima espressione il soggetto che, lungi dal fermarsi alla mera lettura del titolo, vada ad esaminare, seppur senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e gli altri elementi che concorrono a delineare la pubblicazione. La decisione, che senz’altro costituisce rinnovata occasione per affrontare il tradizionale tema del bilanciamento tra libertà di parola e reputazione individuale, dà altresì l’opportunità di ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale di un criterio, quello della “percezione del lettore medio”, che, fin dagli anni Novanta, funge da ago della bilancia per individuare il confine tra lecito esercizio del diritto di cronaca giornalistica e illecita offesa all’altrui reputazione. In particolare, si avrà modo di porre in evidenza come l’utilizzo di tale criterio, nato con riferimento alla diffamazione a mezzo di giornali cartacei, debba oggi fare i conti con le peculiarità del giornalismo online e con le mutate abitudini dei suoi fruitori. Una breve disamina del fenomeno, non scevra da considerazioni di carattere sociologico, permetterà di comprendere le ragioni per cui, quando la diffamazione a mezzo stampa si trasferisce su Internet, la suindicata concezione di “lettore medio” appalesa i propri limiti, impedendo di assicurare un’adeguata tutela alla reputazione, specie laddove – come accade nella vicenda oggetto della sentenza in esame – la lesione all’altrui reputazione sia localizzata nel solo titolo dell’articolo di giornale.
Diffamazione a mezzo stampa, autonoma portata diffamatoria del titolo e riflessioni sull’attualità del criterio della percezione del “lettore medio” nell’era del giornalismo online
Emma Turetta
2023
Abstract
Con la sentenza che si annota, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto per cui è da escludersi il carattere diffamatorio della pubblicazione che sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il “lettore medio”, intendendo con tale ultima espressione il soggetto che, lungi dal fermarsi alla mera lettura del titolo, vada ad esaminare, seppur senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e gli altri elementi che concorrono a delineare la pubblicazione. La decisione, che senz’altro costituisce rinnovata occasione per affrontare il tradizionale tema del bilanciamento tra libertà di parola e reputazione individuale, dà altresì l’opportunità di ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale di un criterio, quello della “percezione del lettore medio”, che, fin dagli anni Novanta, funge da ago della bilancia per individuare il confine tra lecito esercizio del diritto di cronaca giornalistica e illecita offesa all’altrui reputazione. In particolare, si avrà modo di porre in evidenza come l’utilizzo di tale criterio, nato con riferimento alla diffamazione a mezzo di giornali cartacei, debba oggi fare i conti con le peculiarità del giornalismo online e con le mutate abitudini dei suoi fruitori. Una breve disamina del fenomeno, non scevra da considerazioni di carattere sociologico, permetterà di comprendere le ragioni per cui, quando la diffamazione a mezzo stampa si trasferisce su Internet, la suindicata concezione di “lettore medio” appalesa i propri limiti, impedendo di assicurare un’adeguata tutela alla reputazione, specie laddove – come accade nella vicenda oggetto della sentenza in esame – la lesione all’altrui reputazione sia localizzata nel solo titolo dell’articolo di giornale.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


