Innanzi alla verificazione di un disastro, non sempre pare rinvenibile, nella giurisprudenza vivente, un’attenzione particolare per la ricerca del rischio specifico che si è concretizzato nell’evento di danno (alle cose) qualificato dal pericolo (per la pubblica incolumità). Nonostante tale processo venga spesso complicato dalla multidirezionalità delle regole cautelari violate, una corretta individuazione sia dei soggetti garanti sia delle fattispecie applicabili dovrebbe sempre imporre l’accertamento del rischio tutelato (eventualmente in via “prioritaria”) dalla regola di cautela omessa. In questo senso, sono emblematiche le pronunce che ritengono configurabili i delitti posti a tutela della sicurezza del lavoro sulla sola base della verificazione di un disastro in un ambiente qualificabile quale “luogo di lavoro”: esse finiscono per applicare fattispecie poste direttamente a salvaguardia della comunità dei lavoratori ad ipotesi in cui, invece, la regola cautelare violata è solo indirettamente volta a tutelarli. Così operando, tale prassi applicativa, ponendosi in evidente contrasto con i principi di legalità e di responsabilità per fatto proprio, da un lato, sovrappone rischi ontologicamente diversi e la cui gestione è suscettibile di ricadere – soprattutto alla luce dell’attuale conformazione “organizzata” delle attività economiche – su soggetti distinti; dall’altro lato, rende fungibili fattispecie che, viceversa, dovrebbero mantener ben salda la loro autonomia.

Disastri sui luoghi di lavoro e pluridirezionalità delle cautele omesse: l’indebita estensione del rischio lavorativo

francesco contri
2023

Abstract

Innanzi alla verificazione di un disastro, non sempre pare rinvenibile, nella giurisprudenza vivente, un’attenzione particolare per la ricerca del rischio specifico che si è concretizzato nell’evento di danno (alle cose) qualificato dal pericolo (per la pubblica incolumità). Nonostante tale processo venga spesso complicato dalla multidirezionalità delle regole cautelari violate, una corretta individuazione sia dei soggetti garanti sia delle fattispecie applicabili dovrebbe sempre imporre l’accertamento del rischio tutelato (eventualmente in via “prioritaria”) dalla regola di cautela omessa. In questo senso, sono emblematiche le pronunce che ritengono configurabili i delitti posti a tutela della sicurezza del lavoro sulla sola base della verificazione di un disastro in un ambiente qualificabile quale “luogo di lavoro”: esse finiscono per applicare fattispecie poste direttamente a salvaguardia della comunità dei lavoratori ad ipotesi in cui, invece, la regola cautelare violata è solo indirettamente volta a tutelarli. Così operando, tale prassi applicativa, ponendosi in evidente contrasto con i principi di legalità e di responsabilità per fatto proprio, da un lato, sovrappone rischi ontologicamente diversi e la cui gestione è suscettibile di ricadere – soprattutto alla luce dell’attuale conformazione “organizzata” delle attività economiche – su soggetti distinti; dall’altro lato, rende fungibili fattispecie che, viceversa, dovrebbero mantener ben salda la loro autonomia.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/2557071
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