La presente pronuncia offre l’occasione per riflettere sui canoni ermeneutici – spesso largheggianti – delle fattispecie poste a tutela della sicurezza sul lavoro alla luce sia della sempre più evidente “multidirezionalità” dei rischi, sia della nuova e “smaterializzata” concezione di “luogo di lavoro”. In quest’ottica, la commistione tra rischi ontologicamente diversi operata dalla suprema Corte nella sentenza in commento pare porre in evidenza come l’esegesi di tali fattispecie dovrebbe orientarsi verso la precipua valorizzazione della persona (o della comunità) dei lavoratori piuttosto che dello spazio in cui viene svolta l’attività lavorativa.

L’estensione della nozione di “rischio lavorativo” nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone

Francesco Contri
2023

Abstract

La presente pronuncia offre l’occasione per riflettere sui canoni ermeneutici – spesso largheggianti – delle fattispecie poste a tutela della sicurezza sul lavoro alla luce sia della sempre più evidente “multidirezionalità” dei rischi, sia della nuova e “smaterializzata” concezione di “luogo di lavoro”. In quest’ottica, la commistione tra rischi ontologicamente diversi operata dalla suprema Corte nella sentenza in commento pare porre in evidenza come l’esegesi di tali fattispecie dovrebbe orientarsi verso la precipua valorizzazione della persona (o della comunità) dei lavoratori piuttosto che dello spazio in cui viene svolta l’attività lavorativa.
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