Sono ben note le criticità che coinvolgono la confisca di prevenzione italiana ex art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 specie nell’ottica del mutuo riconoscimento dei provvedimenti (di sequestro e) di confisca, perseguita, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2018/1805. Forti sono, infatti, i dubbi in ordine alla possibilità di ricondurre l’istituto ablatorio in questione, la cui natura penale è sempre stata pervicacemente esclusa, nell’ambito di applicazione del regolamento. Invero, seppur quest’ultimo si proponga di garantire il reciproco riconoscimento anche di forme di non-conviction-based confiscation non contemplate dalla precedente Direttiva 2014/42/UE, l’esigenza, espressa dai considerando 13 e 18 del regolamento, che i provvedimenti di confisca siano emessi nell’ambito di «un procedimento in materia penale» rispettoso delle «garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali» finisce per far ritenere la disciplina della confisca di prevenzione non in linea con gli standard garantistici richiesti a livello europeo. In questo scenario, si inserisce la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni, datata 25 maggio 2022. Principalmente orientata a rafforzare i poteri degli uffici presenti in ciascuno Stato membro deputati al recupero dei beni e al loro coordinamento, essa contiene un significativo numero di disposizioni volte ad armonizzare, attraverso l’introduzione di ulteriori norme comuni, nuove forme di confisca di beni derivanti da attività di natura criminale, pure in assenza di condanna. Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di vagliare l’idoneità del nuovo strumento normativo europeo a porre rimedio agli inconvenienti e alle difficoltà interpretative riscontrati principalmente con il Regolamento 2018/1805/UE, nonché di testare la compatibilità della disciplina della confisca di prevenzione con i modelli proposti dall’atto europeo.
La Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni 2022/0167 (COD): quali prospettive per la confisca di prevenzione italiana?
Linda Pincelli
2024
Abstract
Sono ben note le criticità che coinvolgono la confisca di prevenzione italiana ex art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 specie nell’ottica del mutuo riconoscimento dei provvedimenti (di sequestro e) di confisca, perseguita, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2018/1805. Forti sono, infatti, i dubbi in ordine alla possibilità di ricondurre l’istituto ablatorio in questione, la cui natura penale è sempre stata pervicacemente esclusa, nell’ambito di applicazione del regolamento. Invero, seppur quest’ultimo si proponga di garantire il reciproco riconoscimento anche di forme di non-conviction-based confiscation non contemplate dalla precedente Direttiva 2014/42/UE, l’esigenza, espressa dai considerando 13 e 18 del regolamento, che i provvedimenti di confisca siano emessi nell’ambito di «un procedimento in materia penale» rispettoso delle «garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali» finisce per far ritenere la disciplina della confisca di prevenzione non in linea con gli standard garantistici richiesti a livello europeo. In questo scenario, si inserisce la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni, datata 25 maggio 2022. Principalmente orientata a rafforzare i poteri degli uffici presenti in ciascuno Stato membro deputati al recupero dei beni e al loro coordinamento, essa contiene un significativo numero di disposizioni volte ad armonizzare, attraverso l’introduzione di ulteriori norme comuni, nuove forme di confisca di beni derivanti da attività di natura criminale, pure in assenza di condanna. Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di vagliare l’idoneità del nuovo strumento normativo europeo a porre rimedio agli inconvenienti e alle difficoltà interpretative riscontrati principalmente con il Regolamento 2018/1805/UE, nonché di testare la compatibilità della disciplina della confisca di prevenzione con i modelli proposti dall’atto europeo.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.