In caso di concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, qualora il concorrente persegua un interesse proprio, ciò vale a determinare la più grave qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 629 c.p., che troverà applicazione alla totalità dei correi. Tuttavia, ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 c.p., qualora il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l’azione sulla base dell’inganno perpetrato dal presunto titolare del diritto, l’autore dell’inganno risponderà del più grave reato di estorsione ex art. 629 c.p., mentre l’esecutore materiale del fatto meno grave punito dall’art. 393 c.p.

Il concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: un ulteriore caso di possibile differenziazione delle posizioni giuridiche dei concorrenti

Linda Pincelli
2024

Abstract

In caso di concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, qualora il concorrente persegua un interesse proprio, ciò vale a determinare la più grave qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 629 c.p., che troverà applicazione alla totalità dei correi. Tuttavia, ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 c.p., qualora il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l’azione sulla base dell’inganno perpetrato dal presunto titolare del diritto, l’autore dell’inganno risponderà del più grave reato di estorsione ex art. 629 c.p., mentre l’esecutore materiale del fatto meno grave punito dall’art. 393 c.p.
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