In tema di sicurezza sul lavoro, ai fini della responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la delega di funzioni prevista all’art. 16 d. legisl. 9 aprile 2008, n. 81, realizza il formale trasferimento dei poteri e degli obblighi datoriali di natura prevenzionistica al delegato, fermo restando in capo al delegante l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni affidate, mentre la delega gestoria ex art. 2381 c.c., all’interno di strutture aziendali complesse, affida, con potere illimitato di spesa, le attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione dell’impresa anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad un comitato ristretto del consiglio di amministrazione o a uno dei suoi componenti, già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, configurando in capo all’organo delegante solo un dovere di verifica in ordine al flusso informativo e all’assetto organizzativo generale e di intervento nel caso di conoscenza di situazioni di rischio non adeguatamente governate.

Delega di funzioni e delega gestoria: un ulteriore “tassello” a proposito della responsabilità penale del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nota a Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2023, n. 8476

Linda Pincelli
2023

Abstract

In tema di sicurezza sul lavoro, ai fini della responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la delega di funzioni prevista all’art. 16 d. legisl. 9 aprile 2008, n. 81, realizza il formale trasferimento dei poteri e degli obblighi datoriali di natura prevenzionistica al delegato, fermo restando in capo al delegante l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni affidate, mentre la delega gestoria ex art. 2381 c.c., all’interno di strutture aziendali complesse, affida, con potere illimitato di spesa, le attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione dell’impresa anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad un comitato ristretto del consiglio di amministrazione o a uno dei suoi componenti, già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, configurando in capo all’organo delegante solo un dovere di verifica in ordine al flusso informativo e all’assetto organizzativo generale e di intervento nel caso di conoscenza di situazioni di rischio non adeguatamente governate.
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