In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata dal socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una partecipata, in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis; 94, 6˚ comma e 101, 5˚ comma, t.u.i.r. a seguito delle modifiche di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 147 del 2015, non comporta l’obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 26, 5˚ comma, del d.p.r. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all’asimmetria fiscale o “salto d’imposta” di cui al precedente regime.
La rinuncia a crediti da parte dei soci: il tramonto della tesi dell’incasso giuridico
Francesco Castro
2024
Abstract
In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata dal socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una partecipata, in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis; 94, 6˚ comma e 101, 5˚ comma, t.u.i.r. a seguito delle modifiche di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 147 del 2015, non comporta l’obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 26, 5˚ comma, del d.p.r. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all’asimmetria fiscale o “salto d’imposta” di cui al precedente regime.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.