Secondo la giurisprudenza pressoché unanime della Corte di cassazione e la giurisprudenza di merito, devono essere considerati usurari non solo gli interessi corrispettivi, cioè quelli dovuti a titolo di remunerazione per la concessione di un capitale a mutuo o per la dilazione d’un pagamento, ma anche gli interessi dovuti a seguito della costituzione in mora del debitore (ex art. 1224 c.c.), allorché il tasso convenuto dalle parti sia superiore a quello consentito dall’art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996. In tale ipotesi, però, stante la differenza di “causa” fra le due tipologie di interessi, la conseguenza non sarà quella di cui all’art. 1815 c.c., bensì la sostituzione del saggio convenzionale degli interessi moratori con quello legale. A questo orientamento si oppone quello dell’Arbitro bancario finanziario e della dottrina maggioritaria, i quali sostengono l’estraneità degli interessi moratori rispetto alla disciplina antiusura, e ritengono applicabile ad essi, se pattuiti ad un tasso manifestamente iniquo, l’art. 1384 c.c. che regola la riduzione della clausola penale da parte del giudice.
La rilevanza (civilistica) degli interessi di mora convenzionali nell’applicazione delle norme antiusura
Vanini Simone
2019
Abstract
Secondo la giurisprudenza pressoché unanime della Corte di cassazione e la giurisprudenza di merito, devono essere considerati usurari non solo gli interessi corrispettivi, cioè quelli dovuti a titolo di remunerazione per la concessione di un capitale a mutuo o per la dilazione d’un pagamento, ma anche gli interessi dovuti a seguito della costituzione in mora del debitore (ex art. 1224 c.c.), allorché il tasso convenuto dalle parti sia superiore a quello consentito dall’art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996. In tale ipotesi, però, stante la differenza di “causa” fra le due tipologie di interessi, la conseguenza non sarà quella di cui all’art. 1815 c.c., bensì la sostituzione del saggio convenzionale degli interessi moratori con quello legale. A questo orientamento si oppone quello dell’Arbitro bancario finanziario e della dottrina maggioritaria, i quali sostengono l’estraneità degli interessi moratori rispetto alla disciplina antiusura, e ritengono applicabile ad essi, se pattuiti ad un tasso manifestamente iniquo, l’art. 1384 c.c. che regola la riduzione della clausola penale da parte del giudice.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.