La sentenza Cass. n. 17183 del 2020 ha inaugurato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, al compimento della maggiore età, il figlio è ammesso a beneficiare del diritto ad essere mantenuto dai propri genitori soltanto se e nella misura in cui vi sia stato un pronunciamento del giudice, in virtù di una rigorosa interpretazione dell’art. 337- septies c.c. In particolare, la garanzia della continuità del mantenimento anche oltre il compimento del diciottesimo anno è strettamente funzionale alla realizzazione del progetto di progressivo inserimento sociale ed economico costruito dal figlio e dai suoi genitori secondo il metodo dialettico (o dialogico) di esercizio della responsabilità genitoriale.
Il mantenimento del figlio maggiorenne nel più ampio contesto del rapporto genitori e figli. Note a margine di un recente orientamento giurisprudenziale
simone vanini
2021
Abstract
La sentenza Cass. n. 17183 del 2020 ha inaugurato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, al compimento della maggiore età, il figlio è ammesso a beneficiare del diritto ad essere mantenuto dai propri genitori soltanto se e nella misura in cui vi sia stato un pronunciamento del giudice, in virtù di una rigorosa interpretazione dell’art. 337- septies c.c. In particolare, la garanzia della continuità del mantenimento anche oltre il compimento del diciottesimo anno è strettamente funzionale alla realizzazione del progetto di progressivo inserimento sociale ed economico costruito dal figlio e dai suoi genitori secondo il metodo dialettico (o dialogico) di esercizio della responsabilità genitoriale.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.