Il contributo prende in esame il contenuto delle sentenze Galan e Miniscalco c. Italia, decisioni con cui la Corte EDU è tornata su concetti ‘classici’ come quelli di prevedibilità e, soprattutto, matière pénale, escludendo nel merito che alcune sanzioni previste dalla riforma Severino presentassero natura sostanzialmente penale e violassero talune garanzie della Convenzione (e, segnatamente, gli artt. 7, 13, 14 CEDU e l’art. 3 Prot. Add. CEDU). Lo scritto, dopo aver brevemente riepilogato i profili fattuali del caso e l’iter motivazionale della Corte, cerca di porre in evidenza alcune fallacie presenti nel ragionamento dei Giudici di Strasburgo, forse dettate da un fattore ‘frenante’ quale il timore di caducare l’efficace sistema di lotta alla corruzione. In generale, le due decisioni sembrano costituire un evidente esempio del self restraint mostrato dalla Corte nei confronti di efficienti strumenti di politica criminale, anche di fronte al concreto rischio di vedere offuscate alcune garanzie convenzionali.

L’‘eterno ritorno’ alla Corte EDU di prevedibilità e matière pénale tra efficienza e garantismo. Riflessioni a margine di C. EDU, Sez. I, sentt. 17 giugno 2021, Galan e Miniscalco c. Italia

Jacopo Della Valentina
2022

Abstract

Il contributo prende in esame il contenuto delle sentenze Galan e Miniscalco c. Italia, decisioni con cui la Corte EDU è tornata su concetti ‘classici’ come quelli di prevedibilità e, soprattutto, matière pénale, escludendo nel merito che alcune sanzioni previste dalla riforma Severino presentassero natura sostanzialmente penale e violassero talune garanzie della Convenzione (e, segnatamente, gli artt. 7, 13, 14 CEDU e l’art. 3 Prot. Add. CEDU). Lo scritto, dopo aver brevemente riepilogato i profili fattuali del caso e l’iter motivazionale della Corte, cerca di porre in evidenza alcune fallacie presenti nel ragionamento dei Giudici di Strasburgo, forse dettate da un fattore ‘frenante’ quale il timore di caducare l’efficace sistema di lotta alla corruzione. In generale, le due decisioni sembrano costituire un evidente esempio del self restraint mostrato dalla Corte nei confronti di efficienti strumenti di politica criminale, anche di fronte al concreto rischio di vedere offuscate alcune garanzie convenzionali.
2022
DELLA VALENTINA, Jacopo
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