La riforma del processo civile, avviata con l. n. 206/21 porta con sé importanti novità anche con riguardo al diritto minorile, non solo per gli aspetti processuali, ma anche ordinamentali e di diritto sostanziale. Viene affidato al Governo il compito di introdurre nel codice di procedura civile un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare (art. 1, comma 23˚, l. n. 206/21), con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal d.l.17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif. dalla l. 13 aprile 2017, n. 46. Nell’istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, articolato su base circondariale e distrettuale, composto da giudici specializzati (art. 1, comma 24˚), il decreto legislativo dovrà riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni.
Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l'art. 403 C.C.
Arianna Thiene
2022
Abstract
La riforma del processo civile, avviata con l. n. 206/21 porta con sé importanti novità anche con riguardo al diritto minorile, non solo per gli aspetti processuali, ma anche ordinamentali e di diritto sostanziale. Viene affidato al Governo il compito di introdurre nel codice di procedura civile un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare (art. 1, comma 23˚, l. n. 206/21), con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal d.l.17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif. dalla l. 13 aprile 2017, n. 46. Nell’istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, articolato su base circondariale e distrettuale, composto da giudici specializzati (art. 1, comma 24˚), il decreto legislativo dovrà riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni.File | Dimensione | Formato | |
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