La presente tesi concerne i segni di qualità dei prodotti alimentari e propone un modello di protezione estesa per garantire un’uniforme tutela internazionale delle indicazioni geografiche e conciliare le posizioni “tradizionalmente” antitetiche di UE e USA. Tutto ciò mediante la dimostrazione della sostanziale compatibilità giuridica dei due sistemi, l’omogeneità degli interessi sottostanti e i reciproci vantaggi in termini economici. L’analisi del sistema USA riconosce che lo stesso si compone di diversi “strati”, che risultano comunque in grado comunque di tutelare adeguatamente le indicazioni geografiche. Mi riferisco alla disciplina dei marchi collettivi e di certificazione, nonché alla tutela risarcitoria avverso i danni causati da unfair practices tenute dai concorrenti disciplinate dal Lanham Act. Infine, alle norme federali che vietano l’etichettatura ingannevole dei prodotti alimentari che – secondo la giurisprudenza più recente di cui al caso POM Wonderful v. Coca Cola – non richiedono più il solo intervento della Food and Drug Administration (ente pubblico competente in materia di sicurezza e etichettatura di alimenti), ma possono essere fatte valere anche dai privati mediante azioni per il risarcimento dei danni. Ulteriormente, la tesi si occupa di descrivere numerosi movimenti interessati a promuovere il cibo di qualità e la salute dei consumatori che si stanno sviluppando in maniera massiccia negli USA, oltre a significativi interventi di singoli Stati americani finalizzati a proteggere i prodotti alimentari di qualità American Style (i.e. certificazione delle Vidalia onions, Florida oranges, Idaho potato, Napa Valley wines e altri). Alla luce di tutte queste considerazioni, sembra che la tendenza internazionale (anche USA) si muova verso un sempre crescente interesse per le indicazioni geografiche. Il modello suggerito si ispira alle proposte avanzate dall’UE nel corso dei diversi round di negoziazioni per modificare l’accordo TRIPs. Si tratta dell’estensione del livello di tutela di cui all’art. 23 TRIPs (attualmente applicabile solo al vino) a tutti i prodotti alimentari, a cui altresì accompagnare possibili concessioni da parte dell’UE. Si tratterebbe di predisporre una lista di nomi geografici relativi a prodotti di settori “sensibili” (in quanto economicamente rilevanti) come quello lattiero caseario o delle carni, rispetto ai quali verrebbe garantito l’utilizzo dei nomi in maniera descrittiva, sempre che siano neutralizzati i rischi di confusione dei consumatori (i.e. “Parmesan kind – Product of California”). Salvo quanto previsto nella menzionata ipotetica lista di concessioni, l’effetto principale di tale estensione sarebbe che l’utilizzo improprio, ingannevole o anche solo evocativo di un nome geografico protetto in uno degli Stati membri dell’UE sarebbe automaticamente vietato in tutti i Paesi firmatari. Pertanto, sarebbe escluso l’uso non solo dello stesso nome geografico per prodotti analoghi, ma anche di nomi simili o in traduzione o dello stesso nome accompagnato da espressioni quali “tipo”, “stile”, “imitazione”.

This dissertation focuses on promoting the enforcement of an international system of protection of geographical indications for foodstuff, bearing an extensive level of guarantee close to that domestically provided within the EU. In doing so, the work adopts a functional point of view: it is possible to compare the EU and the US systems because they basically serve the same double-faced function, protecting consumers from misleading information and producers from unfair competition. On this assumption, the dissertation tries to overcome the traditional view according to which there will always be a dispute between EU and USA which seek to limit geographical indications protection rather than extending it. To this extent, it highlights various initiatives of state certifications marks (such as Idaho potatoes, Vidalia Onions, Florida Oranges) aimed at promoting consumers’ awareness in their purchasing choices which translates into significant sales growth both internally and overseas. This means that, since business is always becoming more global, it is in the greatest interest of all stakeholders to uniform their backgrounds. Furthermore, the dissertation demonstrates that – aside from the trademark protection – free ride of geographical indications in the US territory can already find relief (even if in indirectly) also into the Federal statutes governing misbranding and deception and cared by respectively FDA (Food and Drug Agency) and FTC (Fair Trade Commission). In conclusion, the adequate and extended level of protection proposed by the author is feasible and can be grounded on the TRIPs. It is a model which, in the first place, provides the protection of Article 23 of the TRIPs to all food products. And, then, it is matched with a list of specific names that, being strategically important for some sectors and if not safeguarded can turn into deal breakers, can continue to be used in a descriptive way, provided that the place of real origin is clearly displayed, and they are likely not to be misleading (by way of example, “Parmesan kind – product of California”).

THE PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE GLOBAL TRADE: EU AND US PERSPECTIVES AND THE ENVISAGED HARMONIZATION

TALLIA, Camilla
2019

Abstract

La presente tesi concerne i segni di qualità dei prodotti alimentari e propone un modello di protezione estesa per garantire un’uniforme tutela internazionale delle indicazioni geografiche e conciliare le posizioni “tradizionalmente” antitetiche di UE e USA. Tutto ciò mediante la dimostrazione della sostanziale compatibilità giuridica dei due sistemi, l’omogeneità degli interessi sottostanti e i reciproci vantaggi in termini economici. L’analisi del sistema USA riconosce che lo stesso si compone di diversi “strati”, che risultano comunque in grado comunque di tutelare adeguatamente le indicazioni geografiche. Mi riferisco alla disciplina dei marchi collettivi e di certificazione, nonché alla tutela risarcitoria avverso i danni causati da unfair practices tenute dai concorrenti disciplinate dal Lanham Act. Infine, alle norme federali che vietano l’etichettatura ingannevole dei prodotti alimentari che – secondo la giurisprudenza più recente di cui al caso POM Wonderful v. Coca Cola – non richiedono più il solo intervento della Food and Drug Administration (ente pubblico competente in materia di sicurezza e etichettatura di alimenti), ma possono essere fatte valere anche dai privati mediante azioni per il risarcimento dei danni. Ulteriormente, la tesi si occupa di descrivere numerosi movimenti interessati a promuovere il cibo di qualità e la salute dei consumatori che si stanno sviluppando in maniera massiccia negli USA, oltre a significativi interventi di singoli Stati americani finalizzati a proteggere i prodotti alimentari di qualità American Style (i.e. certificazione delle Vidalia onions, Florida oranges, Idaho potato, Napa Valley wines e altri). Alla luce di tutte queste considerazioni, sembra che la tendenza internazionale (anche USA) si muova verso un sempre crescente interesse per le indicazioni geografiche. Il modello suggerito si ispira alle proposte avanzate dall’UE nel corso dei diversi round di negoziazioni per modificare l’accordo TRIPs. Si tratta dell’estensione del livello di tutela di cui all’art. 23 TRIPs (attualmente applicabile solo al vino) a tutti i prodotti alimentari, a cui altresì accompagnare possibili concessioni da parte dell’UE. Si tratterebbe di predisporre una lista di nomi geografici relativi a prodotti di settori “sensibili” (in quanto economicamente rilevanti) come quello lattiero caseario o delle carni, rispetto ai quali verrebbe garantito l’utilizzo dei nomi in maniera descrittiva, sempre che siano neutralizzati i rischi di confusione dei consumatori (i.e. “Parmesan kind – Product of California”). Salvo quanto previsto nella menzionata ipotetica lista di concessioni, l’effetto principale di tale estensione sarebbe che l’utilizzo improprio, ingannevole o anche solo evocativo di un nome geografico protetto in uno degli Stati membri dell’UE sarebbe automaticamente vietato in tutti i Paesi firmatari. Pertanto, sarebbe escluso l’uso non solo dello stesso nome geografico per prodotti analoghi, ma anche di nomi simili o in traduzione o dello stesso nome accompagnato da espressioni quali “tipo”, “stile”, “imitazione”.
RUSSO, Luigi
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Descrizione: Tallia-Camilla_PhD-Thesis
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